Opposizione a precetto intimato a condomino in forza di sentenza di condanna del condominio
23 Agosto 2022
Massima
In caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi del condominio e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, è necessaria la notificazione personale del titolo esecutivo al singolo condomino che non può essere surrogata dalla notifica dello stesso al condominio; detta notificazione è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nel titolo, responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio. Il caso
Il Tribunale di Catania condannava il Condominio di residenza della sig.ra F.A. al pagamento di somme in favore di A.G. e quest'ultimo intimava precetto di pagamento direttamente alla condomina sig.ra F.A. Quest'ultima spiegava opposizione sulla base dell'omessa preventiva notificazione del titolo esecutivo direttamente nei suoi confronti, essendo stato lo stesso notificato dal creditore unicamente al condominio. L'opposizione in parola veniva respinta perché il giudice riteneva che l'omessa notificazione della sentenza di condanna alla condomina obbligata pro quota non provocasse alcuna lesione del diritto di difesa della stessa perché gli estremi del titolo esecutivo erano riportati nell'atto di precetto e perché la condomina doveva essere a conoscenza della sentenza di condanna per le convocazioni assembleari risultanti agli atti. Contro tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la condomina F.A. Nel caso di specie, secondo la Corte, la mancata notifica al condomino del titolo esecutivo ottenuto dal creditore nei confronti del soggetto collettivo, preclude al condomino, responsabile pro-quota, la possibilità di avere effettiva conoscenza della pretesa creditoria e di decidere, eventualmente, di adempiere spontaneamente l'obbligazione, oppure di contestare il fondamento della pretesa creditoria nei suoi confronti. La questione
La questione giuridica sottoposta all'esame della Corte riguarda la possibilità o meno di surrogare l'omissione della notificazione – previa o contestuale – del titolo esecutivo reso nei confronti del condominio al singolo condomino, con la mera conoscenza del titolo acquisita aliunde e se ciò comporti la nullità dell'atto di precetto. La Corte ritiene che tale notificazione non sia surrogabile con altre forme di conoscenza e che, pertanto, la mancata notifica del titolo esecutivo al singolo condomino, nei cui confronti viene emanato e notificato il precetto, sia comunque necessaria. Sulla scorta di tale motivazione la Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Le soluzioni giuridiche
La Corte premette che è senz'altro possibile, sulla base di un titolo esecutivo di condanna del condominio al pagamento di somme di denaro, esperire l'azione esecutiva ultra partes, cioè anche a danno dei singoli condomini, pur se non direttamente destinatari del titolo stesso, obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali. In alcuni precedenti il principio è stato chiaramente espresso; si è detto infatti che l'esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni contratte dall'amministratore, può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso, sicché, ove il creditore ne ometta la specificazione ovvero proceda per il totale dell'importo portato dal titolo, l'esecutato può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore: nel primo caso, l'onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spetta al creditore procedente ed in mancanza il precetto deve essere dichiaro inefficace per l'intero, mentre, nel secondo caso, è lo stesso opponente a dover dimostrare l'effettiva misura della propria quota condominiale, ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto per l'eccedenza, ed in mancanza l'opposizione non può essere accolta (Cass. n. 22856/2017). Più volte, la Corte ha affermato che è indispensabile la notifica al soggetto collettivo del titolo esecutivo giudiziale formatosi contro il condominio ma laddove si intenda agire nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota è necessario notificare, previamente o contestualmente, il titolo anche allo stesso. Ad esempio in tema di notifica del decreto ingiuntivo la Corte ha affermato che la notificazione del titolo esecutivo non è necessaria per il destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi prevista dall'art. 654, comma 2, c.p.c. Viceversa, siffatta notificazione deve essere effettuata allorché si intenda agire contro un soggetto, non indicato nell'ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale. Ed infatti, tale soggetto deve essere messo nelle condizioni di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in virtù del quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di potere adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 c.p.c. (Cass. n. 1289/2012). Nel caso specifico dell'esecuzione forzata la Corte ha avuto modo di chiarire che il creditore che intendesse far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall'ingiunto, pur se in ipotesi responsabile dei debiti di lui, a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la norma dell'art. 654, comma 2, è da ritenere inapplicabile, dovendosi sempre riconoscere al soggetto passivo dell'esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti (Cass. n. 23693/2011). Sulla base dei principi appena esposti la Corte nel caso di specie afferma che la notificazione del titolo esecutivo è necessaria allorché si intenda agire contro il singolo condomino che non sia indicato nei titolo esecutivo, ma che sia responsabile pro quota dell'obbligazione posta a carico del condominio. Della questione la Suprema Corte si era già occupata in un precedente in cui aveva affermato che il condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l'art. 654, comma 2, c.p.c. è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato. In caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti dell'ente di gestione condominiale in persona dell'amministratore e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti dell'ente di gestione. Se infatti una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.c. comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nell'ingiunzione ma responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio. Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c. in base al quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 c.p.c. (Cass. n. 8550/2017). Quanto ai rimedi offerti al condomino escusso senza la previa notifica del titolo esecutivo, la Corte afferma che essi si sostanziano nell'opposizione agli atti esecutiviex art. 617, primo comma, c.p.c., senza che sia necessario dimostrare altro se non il mancato rispetto della formalità della notifica del titolo esecutivo. In termini altro precedente della Corte ove si è affermato il principio secondo cui, laddove il titolo esecutivo contenga la condanna del medesimo soggetto al pagamento di più crediti distinti in favore di diversi creditori, ai fini dell'esecuzione forzata ciascun creditore deve spedire in forma esecutiva il titolo in relazione alle obbligazioni in suo favore e notificarlo al debitore anteriormente o contestualmente al precetto di pagamento; né il singolo creditore si può avvalere della notificazione eseguita, in relazione ad altro credito, da un diverso creditore. In particolare, l'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini dell'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità (Cass. n. 32838/2021). Osservazioni
Il principio esposto nella sentenza in commento è senz'altro condivisibile e supportato dai precedenti conformi del Supremo Collegio. Infatti la notifica del titolo esecutivo al singolo condomino, pur se responsabile pro quota del debito condominiale, non può essere surrogata in alcun modo dalla notifica del titolo esecutivo al condominio stesso, essendo il condominio un “ente munito di soggettività giuridica propria e distinta da quella dei singoli partecipanti, seppur non dotato di autonomia patrimoniale perfetta” (Cass. in commento, in motivazione); né tale conoscenza può essere sostituita dalla conoscenza di fatto che il condomino precettato abbia avuto altrove, in qualsiasi modo, della esistenza di una sentenza di condanna a carico del condominio (o di altro titolo esecutivo giudiziale, quale un decreto ingiuntivo) perché la notifica di tale titolo al condominio non fa presupporre una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del singolo condomino. Anche con riferimento ai rimedi offerti è senz'altro da approvare, in relazione ai presupposti e alle finalità dell'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c., la soluzione di utilizzare tale rimedio al fine di denunciare l'irregolarità formale derivante dalla mancata notifica del titolo esecutivo al singolo condomino. |