Consulenza tecnica d'ufficio
18 Novembre 2020
Gli articoli 61 ss. c.p.c. collocano il consulente tecnico tra gli ausiliari del giudice (sottoposto ex art. 21 disp. att. c.p.c. al potere disciplinare del presidente del Tribunale) mentre gli aspetti più processuali della consulenza (rectius: dell'attività del consulente) sono disciplinati dagli articoli 191 ss. c.p.c. nell'ambito della sezione dedicata all'istruzione probatoria (rimangono esclusi dalla presente scheda: l'accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.), quello in funzione conciliativa (art. 696-bis c.p.c.), quello previsto dalla Legge Gelli-Bianco per la responsabilità sanitaria (art. 8 commi 1 e 2 della l. 8 marzo 2017 n. 24), l'accertamento tecnico in materia previdenziale (art. 445-bis c.p.c.). (Fonte: Il Processo Civile)
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