Soci illimitatamente responsabili e sovraindebitamento

24 Agosto 2022

L'Autore si sofferma sull'istituto del sovraindebitamento e lo mette in raffronto con la situazione debitoria dei soci illimitatamente responsabili delle società. Particolare attenzione viene data all'istituto dell'esclusione di diritto del socio illimitatamente responsabile e all'incidenza, a tal fine, della sua situazione di sovraindebitamento.
Inquadramento: i soci illimitatamente responsabili

La categoria dei soci illimitatamente responsabili attiene, principalmente, alle società di persone.

E' vero che anche tra le società di capitali vi sono dei casi in cui i soci sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali - si pensi, solo per fare un esempio, alle società in accomandita per azioni - ma la sede loro propria è certamente quella selle società di persone, nelle quali vi è sempre la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali di almeno un socio. Le società di persone disciplinate dal codice civile sono di tre tipi: la società semplice (che non è una società commerciale), la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. Per la loro disciplina il legislatore ha adottato la cosiddetta “tecnica a cascata”, ha cioè dettato una disciplina generale per la società semplice e norme specifiche per la società in nome collettivo e per la società in accomandita semplice, richiamando, laddove nulla è disposto per il singolo tipo sociale, le norme del tipo precedente.

Fatto questo necessario preambolo, occorre soffermarsi sull'art. 2288 del codice civile (“Esclusione di diritto”), così come sostituito dall'art. 382, comma 2, del codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), nonché modificato dall'art. 39, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, (modifiche vigenti dal 15 luglio 2022). Esso ha previsto - con una disciplina dettata per la società semplice ma di carattere generale, nel senso sopra detto - che è escluso di diritto dalla società il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270 c.c. (“Creditore particolare del socio”). Nella precedente formulazione del codice civile, l'esclusione di diritto dalla società riguardava il socio dichiarato fallito (primo comma) oltre che il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270 c.c..

Il legislatore del 2022 ha, dunque, ampliato la soglia di “pericolo” a partire dalla quale il socio viene escluso dalla società: adesso si è aggiunta anche l'apertura o l'estensione della liquidazione controllata dei suoi beni. Se, infatti, la ratio della norma è quella di preservare la società in bonis dagli effetti dell'insolvenza personale del socio (Cass. civ., Sez. I, 1 luglio 2008, n. 17953; Cass. civ., Sez. I, 20 maggio 1975, n. 1991) ben si spiega che il campanello d'allarme suoni già con una certificazione di sovraindebitamento, che è un presupposto per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), cioè prima ancora che si arrivi allo stato di insolvenza vero e proprio. All'esclusione automatica del socio illimitatamente responsabile non si potrebbe derogare neppure con una specifica previsione nell'atto costitutivo.

Ebbene, dalle norme sopra esposte sembra ricavarsi la seguente conclusione: i soci illimitatamente responsabili sono esclusi dalla società non solo se si trovano in stato di insolvenza - presupposto, questo, della liquidazione giudiziale - ma anche in caso di apertura o estensione della procedura di liquidazione controllata che ha anche come presupposto lo stato di sovraindebitamento, quindi prima ancora che sia stato accertato lo stato irreversibile dell'insolvenza.

Il sovraindebitamento

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza definisce il sovraindebitamento come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (art. 2 lett. c).

Tale istituto non è nuovo, posto che la legge n. 3 del 2012 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento”) prevedeva già un'apposita disciplina finalizzata a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non assoggettabili alle procedure concorsuali. Tale legge dava la possibilità al debitore di concludere un accordo con i creditori nell'ambito di una procedura di composizione della crisi disciplinata dalla stessa legge la quale comprendeva, trattandoli congiuntamente, due specifici istituti: l'accordo di composizione della crisi ed il piano del consumatore.

Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore lo scorso 15 luglio, ha recepito i due istituti nel Capo II (Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento) dando però loro un nuovo nome e, soprattutto, una collocazione autonoma:

- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (articoli 67/73) e

- Concordato minore (articoli 74/83).

Viepiù, il nuovo codice ha escluso i consumatori dal concordato minore – il vecchio accordo di composizione della crisi – ed ha previsto per loro in via esclusiva ed alternativamente alla liquidazione controllata l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti. Il concordato minore della società produce i suoi effetti, salvo patto contrario, anche per i soci illimitatamente responsabili (art. 79 CCII – “Maggioranza per l'approvazione del concordato minore”).

La responsabilità dei soci e l'accesso al sovraindebitamento

Come abbiamo visto, i soci illimitatamente responsabili rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. Si tratta, evidentemente, di una responsabilità sussidiaria posto che i creditori sociali devono escutere prioritariamente il patrimonio della società e solo in caso di incapienza di questa quello dei singoli soci.

Il legislatore italiano mira a tutelare la società da situazioni di insolvenza dei soci prevedendo ipotesi di esclusione automatica (art. 2288 c.c.) per i casi di apertura o estensione della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata.

Non si rinviene, invece, una norma che preveda l'esclusione automatica del socio per il semplice fatto di essere sovraindebitato. L'art. 2288 c.c., come modificato dall'art. 39, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (il c.d. Decreto correttivo) contempla sì l'ipotesi di esclusione nel caso di apertura o estensione della procedura di liquidazione controllata, che ha come suo presupposto anche il sovraindebitamento. Ma tale procedura postula che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria non sia inferiore a euro cinquantamila (tale importo è periodicamente aggiornato) e che, evidentemente, la situazione debitoria sia tale da non trovare una diversa via d'uscita. Viceversa, uno stato di sovraindebitamento tale da poter essere superato con un accordo con i creditori particolari del socio non inficerebbe in alcun modo la stabilità patrimoniale della società latu sensu intesa. Così come, al contrario, un concordato (minore) posto in essere dalla società ha efficacia anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile. Ma anche in questo caso il legislatore ha escluso ogni sorta di automatismo: è fatto salvo, infatti, il patto contrario (art. 79 CCII).

In conclusione

Il legislatore del 2022, dunque, ha anticipato la soglia di tutela della società dal pericolo che il socio illimitatamente responsabile possa trovarsi non solo in stato di insolvenza (presupposto della liquidazione giudiziale) ma anche in una particolare situazione di sovraindebitamento: una situazione debitoria tale da implicare una liquidazione controllata dei suoi beni.

Nessun automatismo è dato ravvisarsi nelle altre ipotesi di sovraindebitamento: è da ritenersi, pertanto, che il socio sovraindebitato possa accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento senza che ciò comporti una sua automatica esclusione dalla società.

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