Si applica la disciplina del CCI alla domanda prenotativa di concordato preventivo presentata in pendenza di istanza di fallimento?
25 Agosto 2022
Il Tribunale di Udine si interroga sulla disciplina da applicare ad una domanda prenotativa di concordato preventivo (ossia, presentata con riserva di depositare proposta, piano e accordi) con richiesta di applicazione delle misure protettive presentata in data 20 luglio 2022 – ossia dopo l'entrata in vigore il 15 luglio 2022 del CCI – quando questa domanda segue una istanza di fallimento già depositata prima dell'entrata in vigore del CCI (in data 4 luglio 2022) e che mira a regolare la medesima situazione di crisi. Per risolvere la questione è necessario verificare il tenore della norma che regola la disciplina transitoria per l'entrata in vigore del CCI, laddove recita (all'art. 390, comma 1, CCI): “i ricorsi per dichiarazione di fallimento […] per l'apertura del concordato preventivo […] depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” Secondo il tribunale di Udine, tale norma va interpretata nel senso che prevale la disciplina che regola la domanda presentata anteriormente (ossia, la domanda di fallimento); ciò comporta l'applicazione della disciplina fallimentare (di cui al R.D. 267/1942) anche alla domanda prenotativa di concordato a prescindere che sia stata presentata successivamente all'entrata in vigore del CCI.
|