Credito del lavoratore e diffida accertativa non impugnata

Teresa Zappia
25 Agosto 2022

Il quesito affronta la questione se la diffida accertativa possa passare in giudicato con conseguente incontestabilità del credito del lavoratore, se non più impugnabile ai sensi dell'art. 12, co. 2, D.lgs. n. 124/2004.

Può passare in giudicato la diffida accertativa, con conseguente incontestabilità del credito del lavoratore, se non più impugnabile ai sensi dell'art. 12, co. 2, D.lgs. n. 124/2004?

L'art. 12 D. Lgs. n. 124/2004 prevede che qualora le Direzioni del lavoro riscontrino, nell'ambito della loro attività di vigilanza, delle inosservanze alla disciplina contrattuale, da cui scaturiscano crediti patrimoniali in favore del lavoratore, diffidino il datore a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.

Dopo che la diffida è notificata al datore, questi può, nel termine di 30 giorni, promuovere tentativo di conciliazione o può ricorrere in via amministrativa avverso la diffida.

In caso di mancato ricorso o di rigetto dello stesso, la diffida acquisisce efficacia di titolo esecutivo ma ciò non esclude che la parte datoriale possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto di credito accertatato dal personale ispettivo.

La diffida accertativa, infatti, costituendo un atto di natura amministrativa idoneo ad acquisire solo valore di titolo esecutivo (art. 12, co. 3) non consente di attribuire valore di giudicato all'accertamento in essa riportato.

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