Illegittimo il licenziamento del lavoratore spiato dal detective privato

La Redazione
25 Agosto 2022

Il datore di lavoro può rivolgersi a soggetti terzi per lo svolgimento di attività di controllo sui lavoratori dipendenti solo nei limiti relativi all'accertamento di eventuali illeciti, non potendo tale controllo esterno riguardare l'adempimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente, soggetto all'esclusivo potere di sorveglianza diretta del datore.

Il datore di lavoro può rivolgersi a soggetti terzi per lo svolgimento di attività di controllo sui lavoratori dipendenti ma solo nei limiti relativi all'accertamento di eventuali illeciti.

Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione.

Tale principio è stato costantemente ribadito, affermandosi che le agenzie investigative per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.

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