Il deposito telematico dell'appello cautelare non impedisce di depositarlo anche in forma cartacea, purchè entro il termine dell'art. 310 c.p.p.
26 Agosto 2022
Massima
Se il termine per impugnare è rispettato, deve considerarsi possibile depositare l'appello cautelare in forma cartacea anche dopo averlo depositato per via telematica. Il tutto a condizione che al momento del deposito non sia già intervenuta alcuna decisione in ordine all'impugnazione proposta per prima. Il caso
Un difensore depositava un appello cautelare in forma telematica e, con identico contenuto, lo ripresentava il giorno seguente anche in forma cartacea. Il Tribunale del Riesame di Bari, investito della doppia impugnazione, dichiarava l'inammissibilità dell'appello in versione cartacea sul rilievo che aveva precedentemente emesso identica decisione nei riguardi di quello inviato telematicamente. Veniva quindi interposto ricorso per cassazione sul rilievo che il secondo appello – quello cartaceo – era identico rispetto al primo ed era stato comunque depositato entro i termini previsti dall'art. 310 c.p.p. La questione
La questione affrontata nella sentenza riguarda la individuazione esatta del momento di consumazione del potere di impugnazione di un determinato provvedimento decisorio, ossia se esso coincide con il momento in cui viene proposto il gravame, ovvero se il suo deposito non impedisce comunque all'impugnante di reiterarlo. Le soluzioni giuridiche
Il caso concreto che fa da sfondo alla sentenza che vi proponiamo è senza dubbio curioso perchè il provvedimento oggetto del ricorso per cassazione – cioè un'ordinanza di inammissibilità – di fatto puniva ciò che è stato dagli Ermellini correttamente definito come un vero e proprio “eccesso di zelo” del difensore. Quest'ultimo, tra l'altro, nel reiterare in forma cartacea l'atto d'appello già depositato telematicamente manteneva invariato il suo contenuto e rispettava pienamente il termine perentorio per impugnare previsto dal codice di rito. La Cassazione, accogliendone le doglianze, annullava l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello “cartaceo”, disponendo trasmettersi gli atti al tribunale della libertà che avrebbe dovuto giudicare nel merito la fondatezza delle censure sollevate con l'appello ex art. 310 c.p.p. Le ragioni di tale convincimento risiedono in un semplice rilievo già oggetto peraltro di un precedente puntualmente citato (Cass., Sez. III, 19 novembre 2020, n. 37196). Si sostiene, infatti, che l'aver proposto un gravame non vale a consumare il diritto di impugnare, nel senso che è ben possibile che il medesimo difensore possa esercitarlo con più atti, anche aventi contenuto diverso. La condizione della loro ammissibilità è duplice: da un lato occorre rispettare innanzitutto il termine perentorio che è sempre connesso ai vari mezzi di impugnazione. Dall'altro lato, invece, bisogna che il giudice del gravame non si sia già espresso con una propria decisione sull'impugnazione proposta per prima. Nel caso che ci occupa era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello depositato telematicamente, ma detta decisione, benchè depositata in cancelleria prima che fosse proposto il secondo appello, non era stata comunicata al difensore. In questo caso la Corte ha specificato che il mero deposito in cancelleria non vale ad assicurare la conoscenza immediata del provvedimento emesso (la quale si raggiunge semmai con la notifica del relativo avviso). Osservazioni
Semplici e lineari sono le osservazioni che la Corte pone a supporto della propria decisione: l'esercizio del potere di impugnazione non sottostà a limiti numerici, ma è sottoposto a restrizioni diverse. Tra di esse, per quanto qui rileva, vi è il rispetto di un termine decadenziale e la definizione del giudizio di impugnazione mediante l'emissione di un provvedimento decisorio. La logica che ispira questa sentenza si rinviene anche altrove: sappiamo bene, infatti, che due difensori possono proporre distinte impugnazioni avverso il medesimo provvedimento e che, tranne nel caso del ricorso per cassazione, l'imputato può fare altrettanto. Resta da chiedersi perchè mai il difensore protagonista della sentenza in commento abbia a suo tempo deciso di presentare due impugnazioni identiche ma con modalità diverse. Nella premessa in fatto leggiamo che la versione telematica era, in realtà, una anticipazione di quella cartacea: se ciò dimostra che il deposito telematico non deve avere lasciato molto tranquillo il mittente dell'appello, se ne deduce inoltre che il destinatario di quest'ultimo non ha voluto valorizzarne il doppio deposito nemmeno considerandolo come un semplice, apprezzabile gesto di pura cortesia.
*Fonte: ilprocessotelematico.it |