Il trattamento dell'IVA di rivalsa dei professionisti ammessa in via chirografaria

Matteo Lorenzo Manfredi
26 Agosto 2022

In caso di piano di riparto parziale con soddisfacimento dei soli creditori privilegiati quale é il corretto trattamento dell'IVA di rivalsa dei professionisti, ammessa in via chirografaria?

Anteriormente alla modifica dell'art. 2751- bis, n. 2), c.c., portata dall'art. 1, comma 474, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, in ipotesi di procedure fallimentari, solo il credito vantato dal professionista a titolo di compensi per gli ultimi due anni di prestazione godeva del privilegio generale mobiliare; il credito di rivalsa IVA era assistito dal privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c. e, spesso, stante l'inesistenza dei beni, era ammesso al passivo in via chirografaria.

Come noto, con la predetta modifica dell'art. 2751 bis, n. 2), c.c., tale privilegio generale mobiliare è stato esteso anche al credito di rivalsa Iva sui compensi del professionista.

Il quesito fa dunque riferimento al caso di ammissione al passivo fallimentare del credito del professionista ex art. art. 2751-bis, n. 2), c.c., nella formulazione anteriore alla modifica portata dall'art. 1, comma 474, l. 27 dicembre 2017, n. 205 (dunque al privilegio unicamente per i compensi e non per l'IVA di rivalsa) e all'ipotesi di un riparto che preveda unicamente il soddisfacimento dei creditori privilegiati.

Il professionista, parzialmente soddisfatto, si trova dunque nella situazione di dover valutare se:

- emettere una fattura che riporti, quale imponibile, le somme ricevute dal riparto, onde poi procedere con una nota di variazione dell'iva ex art. 26 d.p.r. 633/1972;

- emettere una fattura che riporti quale importo finale (composto dall'imponibile e dall'Iva) le somme ricevute dal riparto. In tal caso, il professionista beneficerebbe di importi, a titolo di compenso, inferiori rispetto a quelle ripartite (stante lo scorporo dell'Iva di rivalsa).

L'Agenzia delle Entrare, investita di analoga questione, con la Risoluzione n. 127/2008 ha affermato che, tenuto conto del “nesso inscindibile” tra imponibile ed imposta, ancorché il riparto fallimentare abbia ad oggetto solo i crediti privilegiati, i professionisti sono tenuti ad emettere una fattura per un importo complessivamente pari a quello ricevuto in sede di riparto, con scorporo quindi dell'Iva.

In altre parole – seguendo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate – il professionista dovrà emettere una fattura con un imponibile inferiore all'importo oggetto di riparto fallimentare.

Ciò significa che, qualora l'importo oggetto del riparto abbia ad oggetto solo gli onorari ammessi al privilegio e non l'IVA di rivalsa, in quanto ammessa in via chirografaria, il professionista, al momento dell'emissione della fattura – secondo l'Agenzia – dovrà ridurre proporzionalmente la base imponibile e la relativa imposta.

L'Agenzia, nella citata Risoluzione, ha ritenuto non corretta la prassi in forza della quale i professionisti potrebbero procedere con l'emissione della fattura con un imponibile pari a quanto ripartito, con indicazione della correlativa iva e con l'emissione di una nota di variazione Iva ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 633/1972.

Non constano ulteriori provvedimenti dell'Agenzia sul tema che, allo stato, seppur datato, anche a fronte delle recenti modifiche intervenute (di cui infra), resta l'unico pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate sul punto.

Risultano taluni pronunciamenti della giurisprudenza tributaria di merito difformi (si veda, di recente, la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna 11 giugno 2021 n. 802, con commento di G.Andreani in www.transazione-fiscale.it).

Del resto, benché – come noto e come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione -, la “risoluzione è solo un parere formulato dall'Agenzia in risposta ad uno specifico quesito di un contribuente, che non può vincolare nè il destinatario, nè il giudice (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23031/2007)” (Cass. civ., sentenza 22 aprile 2022, n. 15672), in attesa di pronunciamenti di legittimità ovvero di ripensamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, essendovi peraltro molti argomenti che potrebbero portare ad una rettifica di tale indirizzo (non da ultimo la recente modifica apportata all'art. 26 d.p.r. 633/1972), si ritiene prudenziale seguire la prassi dell'Agenzia delle Entrate.

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