Chiarimenti AE sul test di vitalità economica in caso di scissione
26 Agosto 2022
L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 1 agosto 2022, n. 31, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di riporto delle posizioni fiscali nelle operazioni di scissione, ex art. 173, comma 10, Tuir. Fino ad oggi, nelle operazioni di scissione (così come in quelle di fusione) le società beneficiarie applicavano alla società scissa il c.d. test di vitalità economica, tenendo come riferimento i ricavi e i costi di pertinenza del conto economico di tale società. La c.d. vitalità economica della società scissa passava, in sostanza, società beneficiaria. Era questo l'orientamento che si era consolidato con la precedente Circolare 9/E del 2010. L'intervento dell'Agenzia delle Entrate, con la presente Circolare n. 31, supera tale orientamento (si legge, infatti, che i chiarimenti resi dalla circolare n. 9/E del 2010 “devono considerarsi superati dalle indicazioni nel presente documento di prassi"): la c.d. vitalità economica deve ora essere verificata dalla società beneficiaria, ove non sia una newco, con riferimento al compendio scisso e non più sulla società scissa. L'Agenzia delle Entrate afferma, pertanto, che: “Al fine di applicare correttamente le previsioni dell'articolo 173 del TUIR: - nel caso in cui per effetto della scissione sia trasferito alla beneficiaria non newco un ramo d'azienda, il test di vitalità andrà calcolato secondo i parametri espressamente previsti dagli articoli 172 e 173 del TUIR sopra richiamati, avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso; - nel caso in cui per effetto della scissione siano trasferiti alla beneficiaria non newco beni non integranti un ramo d'azienda, considerata l'oggettiva inesistenza dei dati contabili indicati dal comma 7 dell'articolo 172 relativi agli asset trasferiti, occorre individuare criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) che siano rappresentativi, nel contempo, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria per effetto dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 173, comma 4, del TUIR”. |