Deposito telematico del ricorso fallito per problemi del gestore del servizio: la Corte concede la rimessione in termini

Redazione scientifica
26 Agosto 2022

La Cassazione ha ritenuto sussistenti i presupposti per la rimessione in termini quanto al tardivo deposito del ricorso dovuto a problemi tecnici del gestore dei servizi telematici, causa non imputabile al ricorrente. Altro elemento determinante ai fini della rimessione in termini, è stata la tempestiva attivazione del ricorrente stesso che ha provveduto autonomamente ad effettuare un nuovo deposito.

Nell'ambito di una controversia relativa alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio avverso la quale la ricorrente aveva proposto opposizione, la Corte di Cassazione approfondisce il profilo relativo alla rimessione in termini per il tardivo deposito del ricorso di legittimità. La ricorrente aveva infatti tentato di procedere al deposito telematico del ricorso in data 7 aprile 2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 369 c.p.c., ma tale deposito non si era validamente perfezionato, in quanto la ricevuta di consegna era accompagnata da una segnalazione di errore. La ricorrente aveva dunque sollecitato chiarimenti alla Cancelleria in data 28 aprile 2021, spiegando che la mancata consegna del ricorso in via telematica era dovuta ad un problema del gestore dei servizi telematici. Il ricorso, inviato poi a mezzo posta ordinaria, è stato iscritto in data 10 maggio 2021.

Il Collegio ritiene che «debba concedersi la richiesta rimessione in termini, emergendo, da un lato, la prova della tempestiva attivazione della ricorrente al fine del rispetto del termine di cui all'art. 369 c.p.c., come comprovato dal messaggio di avvenuta accettazione del 7 aprile 2021, e dalla incolpevolezza del mancato perfezionamento della consegna dell'atto volto all'iscrizione a ruolo del ricorso per via telematica» (v. anche Cass. n. 22092/2019).

In conclusione, «avendo la ricorrente provveduto anche alla contestuale iscrizione a ruolo del ricorso, unitamente alla presentazione dell'istanza di rimessione in termini, e risultando la stessa proposta nell'imminenza della scoperta delle ragioni della mancata iscrizione per via telematica (peraltro per causa non imputabile), deve ritenersi che il ricorso sia procedibile».

(Fonte: dirittoegiustizia.it)

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