Violazione del CdS: quali sono i presupposti affinché l’organo accertatore possa applicare la sanzione amministrativa?
29 Agosto 2022
La Cassazione, con l'ordinanza n. 24012/2022 ha pronunciato il seguente principio di diritto: «al fine della configurazione della violazione ex art. 126-bis, comma 2, c.d.s., consistente nella mancata comunicazione – nei 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione - da parte dell'obbligato dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, e, quindi, della legittima irrogazione della correlata sanzione, il destinatario dell'invito non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento. Diversamente, ove l'esito dei citati rimedi sia favorevole al ricorrente (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. a carico dell'obbligato in esso individuato (proprietario del veicolo o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 c.d.s.)». |