È obbligo dell'amministratore di Condominio consegnare la documentazione alla fine del suo mandato
29 Agosto 2022
Un Condominio citava in giudizio un amministratore dello stesso stabile per un grave comportamento omissivo riguardante la mancata consegna di tutta la documentazione condominiale a seguito della cessazione del suo mandato. La pretesa è fondata. È bene subito precisare che in linea generale nel contratto che intercorre fra l'amministratore e il Condominio che gestisce si faccia riferimento alle norme degli artt. 1129 e 1130 c.c. e per tutto il resto alle disposizioni in tema di mandato. Infatti, proprio l'art. 1129, comma 8, c.c. obbliga l'amministratore uscente a «consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al Condominio e ai singoli condomini». Nel caso in esame del Tribunale campano quello che emerge dal verbale di consegna al termine del suo mandato è proprio la lacuna riguardante il conferimento dei documenti richiesti dal Condominio. Tale grave mancanza comporta una violazione di quelli che sono i doveri istituzionali legati alla professione di amministratore di Condominio. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale accoglie la pretesa avanzata, respingendo invece la secondaria richiesta di risarcimento che per essere accettata doveva per forza essere supportata dalla dimostrazione del danno emergente, situazione non avvenuta nel caso di specie.
Fonte: dirittoegiustizia.it |