La denuncia per la violazione delle distanze legali è opponibile al terzo solo se trascritta

Redazione scientifica
29 Agosto 2022

La limitazione del diritto reale altrui, che configura la costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite di legge violato, per essere opponibile al terzo acquirente deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2643 c.c.

In una causa relativa al regolamento di confini tra due immobili, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla trascrizione della domanda volta a denunciare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo confinante.

A riguardo, il Collegio evidenzia che «le previsioni contenute in un piano di lottizzazione e nei progetti esecutivi ad esso allegati, con le quali si consente l'apertura di luci o vedute a distanza inferiore a quella minima legale, danno luogo alla costituzione di altrettante servitù prediali rispettivamente a favore e contro ciascuno dei lotti del comprensorio, e vincolano gli acquirenti di questi ultimi, se richiamate ed espressamente accettate nei singoli atti di acquisto, sempre che l'immobile da cui si esercita la servitù di veduta sia stato realizzato in conformità alle prescrizioni del piano di lottizzazione» (Cass. civ., n. 5104/2009).

La domanda diretta a denunciare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l'arretramento della sua costruzione ha infatti natura di actio negatoria servitutis: essa, pertanto, è soggetta a trascrizione ai sensi sia dell'art. 2653, n. 1, c.c. che, «essendo suscettibile di interpretazione estensiva, è applicabile anche alle domande dirette all'accertamento negativo dell'esistenza di diritti reali di godimento, sia del successivo n. 5, che dichiara trascrivibili le domande che interrompono il corso dell'usucapione su beni immobili» (Cass. civ., n. 13523/2006).

Ciò posto, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: «la limitazione del diritto reale altrui, costituente, per forza di cose, servitù di pati, che configura la costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite di legge violato, perché possa essere opponibile al terzo acquirente deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2643 c.c.».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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