Opposizione dell'avvocato al decreto di liquidazione dei compensi e documentazione da produrre
30 Agosto 2022
Un avvocato proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi a lui spettanti quale difensore d'ufficio di un imputato in un procedimento penale. L'opposizione veniva però rigettata per la mancata documentazione delle spese asseritamente sostenute dal legale per la verifica anagrafica della residenza dell'assistito, del decreto ingiuntivo richiesto e del parere del COA.
Il legale proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che la documentazione asseritamente mancante era in realtà stata depositata presso la Corte territoriale a corredo dell'iniziale istanza di liquidazione dei compensi. Inoltre, il giudice, non ritenendo sufficiente quanto già accertato in quella sede, avrebbe potuto richiedere la documentazione necessaria ai fini della decisione ex art. 15 d.lgs. 150/2011.
La Corte ha accolto il ricorso. Invero, pur dovendosi ribadire che «il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. 115/2002, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. –, il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova».
E' stato infatti reiteratamente affermato che in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. 150/2011 ha il potere-dovere di richiedere atti, documenti e informazioni necessarie ai fini della decisione «senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova». Applicando tali principi al caso di specie, si palesa giuridicamente erronea la soluzione del giudice di merito il quale ha ritenuto di disattendere la domanda di liquidazione del ricorrente in quanto, pur riconoscendo il suo diritto al compenso, non risultava correttamente provata, per l'omessa produzione della documentazione attestante la richiesta di opinamento al proprio Ordine degli avvocati e la richiesta del seguente decreto ingiuntivo. Come infatti correttamente sostenuto dal legale, tali documenti erano già stati prodotti in sede di richiesta di liquidazione dei compensi e formavano oggetto di richiesta di produzione istruttoria innanzi alla stessa Corte d'appello. |