Un (ulteriore) ampliamento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale di società bancarie?

Antonio Franchi
30 Agosto 2022

La Cassazione, con ordinanza n. 16276/2022, torna ad occuparsi della responsabilità del collegio sindacale di società bancarie per violazione – e soprattutto omissione - del dovere di vigilanza, specificando in cosa consistano gli oneri di controllo posti a carico dei sindaci.
Massima

La complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo che compete a ciascun componente del Collegio sindacale, che è sanzionabile a titolo di omissione quoad functione, stante l'obbligo di vigilanza in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie dirette al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob.

Sussiste indubbiamente la responsabilità dei sindaci ove omettano (o esplichino in modo inadeguato) il controllo sull'attività sociale, poichè il dovere di vigilanza sancito dall'art. 2403 c.c., non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma attiene al regolare svolgimento dell'intera gestione dell'ente.

Il dovere di informarsi che compete anche ai Sindaci non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere una costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi.

Il caso

All'esito del procedimento disciplinato dall'art. 195 D. Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento di Consob allo stesso notificato per l'applicazione delle sanzioni ivi previste, per aver omesso, nella qualità di componente del collegio sindacale di una banca, il controllo sulle modalità di vendita dei titoli azionari della stessa banca, nonostante i profili di criticità legati ai volumi e alla sistematicità delle operazioni di vendita portate all'attenzione del consiglio di amministrazione ai fini dell'autorizzazione statutariamente prevista.

La Corte d'Appello adita rigettava l'opposizione condannando il ricorrente al rimborso delle spese di lite, essendo emerso che la banca al fine di sostenere l'acquisto del proprio titolo azionario aveva in maniera continuativa sollecitato ad un'ampia platea di clienti l'acquisto delle azioni proprie sul mercato secondario, con condizioni di prezzo uniformi, facendo però figurare le operazioni come esecutive di ordini impartiti su iniziativa degli stessi clienti ed essendo stato accertato che “il collegio sindacale aveva presenziato alle sedute del consiglio di amministrazione in cui erano state approvate all'unanimità le operazioni di vendita di azioni [della banca] presenti nel fondo acquisto azioni proprie e a cui spettava il compito di autorizzare le operazioni di riacquisto dalla clientela. L'organo sindacale era a conoscenza delle richieste di acquisto e cessione delle azioni e non era mai intervenuto per chiedere approfondimenti”.

Il ricorrente, quindi, proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello sostenendo che l'illecito contestato, consistente nell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, fosse costituito da “una condotta dolosa addebitabile esclusivamente a chi effettua l'offerta e non addebitabile ai sindaci”.

Le questioni giuridiche

Il dovere di vigilanza del collegio sindacale di società di diritto comune

La normativa codicistica (si veda l'art. 2403 c.c.) prevede che il controllo svolto dai sindaci sia di legittimità sostanziale, essendo diretto a verificare la rispondenza dell'attività sociale alle regole tecniche di buona amministrazione (si veda Cass. Civ., 28 maggio 1998, n. 5287, in Giust. Civ., 1998, I; Trib. Milano, 7 febbraio 2003, in Società, 2003, 10, 1385; L. Quagliotti, La nomina dei sindaci: equilibrio strutturale e indipendenza sostanziale, in Il collegio sindacale. Le nuove regole, a cura di R. Alessi, N. Abriani, U. Morera, Milano, 2007, 90; N. Abriani, L'organo di controllo, in Corporate governance e “sistema dei controlli” nelle S.p.A., a cura di U. Tombari, Torino, 2013, 117; D. Regoli, Gli amministratori indipendenti: alcune condizioni per un più efficace funzionamento di questo strumento di governance nel sistema dei controlli sulla gestione, in Dialogo sul sistema dei controlli nelle società, a cura di P. Abbadessa, Torino, 2015, 56).

Il dovere di controllo, tuttavia, non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione, essendo richiesto al collegio sindacale di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali, ovvero su fatti determinati (si veda Cass. civ., 29 ottobre 2013, n. 24362) e di verificare l'operato gestorio attivandosi per porre rimedio agli eventuali fatti dannosi o potenzialmente dannosi (si veda Cass. 12 luglio 2019, n. 18770; Cass. 6 settembre 2021, n. 24045; Cass. 11 maggio 2022, n. 14873 ord.).

Il dovere di vigilanza del collegio sindacale di società bancarie

Il funzionamento del collegio sindacale delle società bancarie (così come quello degli intermediari finanziari) è, poi, ulteriormente disciplinato dalla regolamentazione secondaria, in particolare dal Regolamento della Banca d'Italia e della Consob ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza del 29 ottobre 2007 (di seguito il “Regolamento Banca d'Italia - Consob”) e dal Titolo IV delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche emanate da Banca d'Italia.

L'art. 10 del Regolamento Banca d'Italia – Consob stabilisce che “all'organo con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi. Nello svolgimento dei propri compiti l'organo con funzioni di controllo può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda”.

Più diffusamente, poi, il Capitolo 3 della Sezione III del Titolo IV delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche stabilisce, innanzitutto, che l'organo di controllo (il collegio sindacale, nel sistema tradizionale; il consiglio di sorveglianza, in quello dualistico; il comitato per il controllo sulla gestione, in quello monistico) debba “informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria”, in applicazione della norma dell'art. 52 del Testo Unico Bancario.

Inoltre, tale stesso Capitolo 3 prevede che l'organo di controllo “è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate”; “può avvalersi delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari. A tal fine riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali”; “verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili”.

Lo stesso Capitolo 3 prevede, poi, che “i controlli devono riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale, includendo verifiche in ordine ai sistemi e alle procedure (es. quelli informativi e amministrativo-contabili), ai diversi rami di attività (credito, finanza, ecc.), all'operatività (introduzione di nuovi prodotti, ingresso in nuove aree di business o geografiche, continuità operativa, outsourcing)”; “l'organo con funzione di controllo, fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, segnala agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia”.

La normativa secondaria citata, dunque, prevede un ampliamento dei doveri del collegio sindacale delle società bancarie rispetto ai doveri stabiliti dal codice civile a carico del collegio sindacale delle società di diritto comune; e analogo ampliamento è previsto con riguardo ai doveri dell'organo di controllo degli intermediari finanziari (si veda il Capitolo 1 della Sezione II del Titolo III delle Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari emanate da Banca d'Italia).

La giurisprudenza di legittimità si è, poi, soffermata sull'estrinsecazione di tali doveri, specificando che il controllo sulla corretta amministrazione della società bancaria debba essere continuo e costante e non sintetico (diversamente rispetto alla funzione di sintetica e generale sorveglianza ritenuta sufficiente nelle società di diritto comune; a riguardo, si veda anche P. Montalenti, Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e propose di riforma, in Riv. Soc., I, 2013, 42); stabilendo che tale controllo debba essere effettuato relativamente alla legittimità e alla correttezza di tutte le decisioni dell'organo amministrativo, così come anche relativamente all'adeguatezza delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria e delle metodologie adottate ai fini del controllo interno, secondo i parametri procedimentali stabiliti dalla normativa regolamentare (si veda Cass. SS.UU. 30 settembre 2009, n. 20934; Cass. 28 marzo 2016, n. 6037; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1529; Cass. 26 gennaio 2021, n. 1602; Cass. 19 maggio 2022, n. 16276 ord. qui in commento).

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che il collegio sindacale delle società bancarie è tenuto ad assicurare certamente una costante sorveglianza sull'operato degli amministratori, anche in via preventiva partecipando ai processi decisionali nelle riunioni del Consiglio di amministrazione, ma, più in generale, esso è tenuto a vigilare su tutti i soggetti incaricati di funzioni amministrative e gestionali, “dovendo quindi riscontrare la correttezza non solo formale, ma anche sostanziale, delle procedure e dei processi messi in atto, monitorando eventuali disfunzioni, anomalie o carenze” e svolgendo, dunque, un controllo sul “regolare svolgimento dell'intera gestione dell'ente”.

E' stato, poi, sottolineato che, nell'esercizio dei propri compiti, il collegio sindacale di una società bancaria si avvale, o può avvalersi, delle funzioni aziendali di controllo interno (come previsto dalla normativa regolamentare), senza che però possa ipotizzarsi un esonero da responsabilità per i sindaci che abbiano fatto mero riferimento ai rapporti e alle indicazioni forniti da tali funzioni, omettendo di verificare le modalità operative di concreto svolgimento dell'attività sociale.

Anche la sentenza qui in commento chiarisce, inoltre, che ciascun componente del collegio sindacale risulta responsabile dell'illecito contestato, in mancanza della prova che il singolo abbia diligentemente assolto ai propri doveri, per il principio che prevede che in materia di sanzioni amministrative “la pena pecuniaria è applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato (Cass. 21797/2006; Cass. s.u. 20934/2009; Cass. 2406/2016 in tema di responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione)”.

Infine, benché l'argomento non sia trattato nella sentenza oggetto di analisi, è qui utile sottolineare che, diversamente da quanto previsto ai fini della sussistenza della responsabilità civile, la sanzione amministrativa che viene irrogata ai sindaci si fonda esclusivamente sull'omesso o inadeguato esercizio dell'attività di controllo, prescindendosi dall'esistenza del danno. Il danno, quindi, non viene a costituire un elemento dell'illecito contestato, risultando esso rilevante soltanto ai fini della determinazione della misura della sanzione (si veda Cass. 7 marzo 2018, n. 5357; Cass. 26 gennaio 2021, n. 1602).

Osservazioni

Nella sentenza oggetto di esame la Suprema Corte chiarisce che i sindaci delle società bancarie sono tenuti a svolgere un esteso controllo, non soltanto sull'operato degli amministratori, ma anche sul “regolare svolgimento dell'intera gestione dell'ente”, andando a verificare le modalità operative di svolgimento dell'attività sociale e le metodologie concretamente adottate.

Viene, inoltre, stabilito che anche i sindaci “devono possedere ed esprimere una costante e adeguata conoscenza del "business" bancario"; così fornendosi una lettura estensiva delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche relative alla composizione e alla nomina degli organi sociali (si veda il Capitolo 1 della Sezione IV del Titolo IV).

In effetti, tale normativa richiede una adeguata conoscenza del “business bancario” soltanto per gli amministratori non esecutivi, mentre per gli organi con funzioni di controllo essa prevede genericamente che essi siano “dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire” “con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate”.

Rimane, in ogni caso da sottolineare che la lettura estensiva fornita dalla Suprema Corte appare in linea con l'intero impianto della normativa secondaria applicabile.

Conclusioni

La Suprema Corte, in maniera ancor più chiara rispetto a quanto fatto in precedenti arresti, specifica quali siano gli effettivi oneri di controllo posti a carico dei sindaci delle società bancarie, individuandone in concreto le modalità di svolgimento conformi alla normativa di settore.

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