Nullità co.co.co. nel pubblico impiego e tutela ex art. 2126 c.c.

Teresa Zappia
30 Agosto 2022

Il quesito affronta la questione se nel Pubblico impiego l'art. 2126 c.c. possa essere applicato anche ad un contratto di co.co.co. nullo per violazione dell'art. 7, co. 5-bis, D.lgs. n. 165/2001 (sostanziale natura subordinata del rapporto).

Pubblico impiego: può l'art. 2126 c.c. essere applicato anche ad un contratto di co.co.co. nullo per violazione dell'art. 7, co. 5-bis, D.lgs. n. 165/2001 (sostanziale natura subordinata del rapporto)?

In linea generale, mediante l'art. 2126 c.c. il legislatore ha disposto che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non possano pregiudicare la posizione del lavoratore, il quale vanta una serie di diritti connessi all'attività svolta, primo fra tutti quello ad un'adeguata retribuzione ed alla copertura previdenziale, in conformità ai principi sanciti dagli artt. 36 e 38 Cost.

L'instaurazione con la P.A. di un rapporto di lavoro formalmente configurato come una collaborazione ma, nella sostanza, connotato dalla subordinazione, anche se affetto da nullità può produrre effetti nei limiti indicati dall'art. 2126 c.c. che è applicabile al datore pubblico.

La qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro è, infatti, soltanto uno degli indici cui deve farsi riferimento per la classificazione del rapporto stesso.

Nell'ambito del pubblico impiego, l'accertamento in concreto della sussistenza di una fattispecie di lavoro subordinato, sebbene non dia luogo all'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, consente di ricondurre comunque il rapporto nel perimetro operativo dell'art. 2126 c.c. e la tutela in sede giudiziale sarà ragguagliata al trattamento economico previsto per i dipendenti con funzioni analoghe.

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