Impianti a fonti rinnovabili

Maurizio Tarantino
30 Agosto 2022

Impianti a fonti rinnovabili, utilizzabili in ambito civile e in particolare condominiale: descrizione dei pregi e difetti dei diversi tipi di impianti, illustrazione delle principali necessità da un punto di vista elettrico e meccanico e interfaccia con gli enti coinvolti nell'avvio dell'impianto.
Premessa

* Scheda aggiornata da M. Tarantino

I condominii sono l'aggregazione di tante singolarità. È vero che non sempre è facile trovare un accordo su innovazioni o sulla ricerca di soluzioni evolute, ma è anche vero che i cambiamenti climatici, la necessità di tutelare l'ambiente, gli incentivi fiscali, le agevolazioni economiche e - spesso la motivazione più forte - la possibilità di risparmiare nel tempo sui consumi di energia, spingono gli utenti a prendere in considerazione la possibilità di installare impianti a fonti rinnovabili.

Gli impianti che sfruttano le fonti rinnovabili recuperano gratuitamente il calore del sole, utilizzano la radiazione elettromagnetica della luce per produrre energia elettrica, utilizzano il vento per produrre energia elettrica e prelevano il calore dall'esterno per riscaldare la propria abitazione. Agevolazioni fiscali e contratti con il distributore di energia elettrica stimolano la scelta di questa strada virtuosa.

Fonti fossili e rinnovabili

Sono combustibili fossili quelli che derivano dalla trasformazione, naturalmente sviluppatasi in milioni di anni, di sostanza organica, seppellitasi sottoterra nel corso delle ere geologiche, in forme molecolari via via più stabili e ricche di carbonio. Fanno parte della categoria dei combustibili fossili il petrolio e tutti i suoi derivati (benzina, gasolio, kerosene, olio combustibile, catrame), il carbone e il gas naturale.

I combustibili fossili sono disponibili, facilmente trasportabili e stoccabili. Purtroppo, però, sono responsabili dell'effetto serra, ovvero del surriscaldamento del pianeta.

I combustibili fossili non sono rinnovabili, cioè l'uso che viene fatto dall'uomo non consente la sua rigenerazione che, invece, necessita di ere geologiche.

Il Protocollo di Kyoto è un trattato internazionale che fissa le linee guida generali per la riduzione delle emissioni inquinanti responsabili del riscaldamento globale. È stato sottoscritto in questa città giapponese l'11 dicembre 1997 da più di 160 paesi, durante la Conferenza COP3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Il trattato è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica da parte della Russia.

Il trattato prevede l'obbligo per i paesi industrializzati di adottare una politica di riduzione delle emissioni inquinanti responsabili dell'effetto serra (biossido di carbonio CO2, ossido di azoto N2O, metano CH4, idrofluorocarburi HFC, perfluorocarburi PFC ed esafluoruro di zolfo SF6), per il periodo 2008 - 2012, in una misura non inferiore al 5,2% rispetto alle emissioni registrate nel 1990. Per entrare in vigore, si richiedeva che il trattato fosse ratificato da almeno 55 tra le nazioni firmatarie e che queste fossero responsabili di almeno il 55% delle emissioni inquinanti: condizione, questa, raggiunta solo nel novembre del 2004, con la ratifica del trattato da parte della Russia.

Al tempo odierno l'uomo sta consumando più risorse di quelle che possono essere rigenerate, vivendo in modo non sostenibile. La definizione più nota di sostenibilità è quella del Rapporto Bruntland (1987): «sviluppo che risponde alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie necessità». L'Earth Overshoot Day (EOD), in passato Ecological Debt Day (EDD), indica a livello illustrativo il giorno nel quale l'umanità consuma interamente le risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno. Nel 2017 l'EOD è stato il giorno 2 agosto.

Le fonti di energia rinnovabili sono tali se si rigenerano in tempi brevi se confrontati con i tempi caratteristici della storia umana. Alcune sono considerate «inesauribili», nel senso che si rigenerano almeno alla stessa velocità con cui vengono consumate oppure non sono «esauribili» nella scala dei tempi di «ere geologiche». Le energie alternative sono quelle legate alla luce solare, al vento, all'acqua fluente, alle biomasse, alla geotermia. Di particolare interesse per i condominii e per le civili abitazioni in genere sono il solare fotovoltaico, per produrre energia elettrica, il solare termico, per produrre acqua calda, l'utilizzo di pompe di calore, che sfruttano il calore già presente in atmosfera per riscaldare gli ambienti, senza dover utilizzare altre forme di energia (a parte l'energia elettrica per il funzionamento del sistema).

Impianto fotovoltaico

L'impianto fotovoltaico produce energia elettrica grazie alla radiazione solare che colpisce una cella di silicio drogato, ovvero modificato. L'effetto fotovoltaico, ovvero la radiazione elettromagnetica incidente in una lamina di silicio (cella fotovoltaica) induce la produzione di elettroni e, quindi, lo scorrere di una corrente. Tante celle in serie/parallelo (il pannello solare) generano una corrente sufficientemente elevata per poter essere utilizzata, previa trasformazione da corrente continua a corrente alternata.

La trasformazione avviene tramite un dispositivo che si chiama inverter.

Di fatto l'impianto solare fotovoltaico è, dunque, composto da: una struttura di sostegno, pannelli fotovoltaici, inverter, interruttori e quadretti elettrici per il loro alloggiamento. L'impianto, tipicamente, è collegato direttamente all'impianto elettrico domestico e, quindi, alla linea di prelievo dal contatore del distributore di energia elettrica.

Normalmente l'energia elettrica prodotta viene direttamente consumata, oppure scambiata con il gestore della rete. Il contratto di scambio sul posto prevede la possibilità di versare e prelevare l'energia prodotta in eccesso durante la giornata e non utilizzata.

Impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio

Il contratto di scambio sul posto nel 2017 è possibile stipularlo per impianti di potenza massima pari 200 kWp. Al di sopra dei 20 kWp l'impianto diventa officina elettrica e necessita di autorizzazioni e controlli periodici particolari.

I pannelli fotovoltaici necessitano di manutenzione e controllo. La pulizia del vetro garantisce una buona produzione e il rientro dell'investimento in tempi minori.

Pulizia del vetro

Il controllo delle apparecchiature elettriche installate (inverter, quadri e collegamenti elettrici) garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza dell'impianto. L'installazione viene fatta da un elettricista, abilitato alla installazione di impianti FER (a fonti rinnovabili).

Procedura semplificata per l'installazione dell'impianto fotovoltaico

L'art. 9, comma 5, d.l. n. 17/2022 convertito con la l. n. 34/2022 prevede che l'installazione, con qualunque modalità di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio- tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria.

Pertanto, in tal caso, non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Le eccezioni riguardano gli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

In dettaglio, quindi, con questa nuova norma, la procedura per l'installazione degli impianti fotovoltaici e termici sarà ulteriormente semplificata perché verrà considerata come una manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001 c.d. Testo Unico edilizia e quindi nell'attività edilizia libera), e di conseguenza la procedura per l'installazione sarà molto più facile e veloce. Infatti, si eviteranno una serie di permessi e lungaggini burocratiche, che fino ad oggi erano richiesti per questi tipi di interventi e spesso potevano essere percepiti anche come un deterrente. Tale semplificazione verrà applicata se l'impianto è installato su un edificio o anche su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e anche a tutte le opere da realizzare per connetterli alla rete elettrica. Non rientrano in questa semplificazione invece, l'impianto realizzato su beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (ville, parchi e giardini, centri storici) per il fotovoltaico, per il solare termico e per le relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica: sarà sempre necessario richiedere il nulla osta paesaggistico.

Le raccomandazioni dall'UE

Con raccomandazione (UE) 2022/822 del 18 maggio 2022, la Commissione ha fornito alcune indicazioni agli Stati Membri per accelerare le procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e per agevolare gli accordi di compravendita di energia. Tra i vari aspetto, le raccomandazioni in commento prevedono che gli Stati membri dovrebbero stimolare la partecipazione dei cittadini, anche delle famiglie a basso e medio reddito, e delle comunità energetiche ai progetti di energia rinnovabile, e adottare misure volte a incoraggiare il trasferimento dei benefici della transizione energetica alle comunità locali. Lo sportello unico che la direttiva (UE) 2018/2001 impone agli Stati membri di istituire per il rilascio delle autorizzazioni dei progetti di energia rinnovabile dovrebbe essere concepito in modo da limitare al numero necessario le autorità coinvolte e massimizzare l'efficienza, tenuto conto delle risorse pubbliche e dei vantaggi derivanti dal concentrare le competenze tecnologiche, ambientali e giuridiche. In particolare, gli Stati membri dovrebbero eliminare rapidamente qualsiasi ostacolo amministrativo o di mercato ingiustificato agli accordi di compravendita di energia rinnovabile tra imprese, in particolare per accelerare l'adozione di questo tipo di accordi da parte delle piccole e medie imprese. Infine, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione, ogni due anni a partire da marzo 2023, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, tutte le informazioni dettagliate disponibili sullo stato di attuazione della presente raccomandazione.

L'obbligo di copertura da fonti rinnovabili per gli edifici nuovi o con ristrutturazioni rilevanti

Dal 13 giugno 2022, invero a 180 giorni dall'entrata in vigore (avvenuta il 15 dicembre 2021), sono divenute obbligatorie le misure previste nel d.lgs. n. 199/2021, cd. “decreto RED II” (dal nome della direttiva UE 11/12/2018, n. 2001), in virtù delle quali gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, ai sensi del d.lgs. n. 28/2011, che rientrino nell'ambito di applicazione del D.M. 26 giugno 2015, dovranno rispettare gli obblighi di copertura da fonti rinnovabili normativamente previsti, in una percentuale fissa e predeterminata.

Il decreto distingue due ipotesi particolari:

  • gli edifici che vengono realizzati ex novo, o sottoposti a forti ristrutturazioni edilizie, sulla base di un titolo edilizio presentato dal 13 giugno 2022, devono essere progettati in maniera tale da assicurare, mediante il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il rispetto della copertura del 60% dei consumi per la produzione di acqua calda sanitaria e la climatizzazione invernale ed estiva. Fanno eccezione gli edifici con allacci a rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente;

  • per gli edifici pubblici, la percentuale di cui sopra sale al 65%.

Gli impianti dovranno avere potenza complessiva almeno pari ai livelli stabiliti nel Piano Integrato Nazionale Energia e Clima (PINEC) e, qualora siano rispettati i parametri indicati nel PINEC, potranno beneficiare di adeguate forme di incentivazione, consistenti in regimi tariffari agevolati.

Le comunità energetiche

Il d.l. n. 162/2019, convertito poi nella legge 28 febbraio 2020 n. 8, con l'art. 42 bis ha disciplinato nel nostro ordinamento gli istituti dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili (CER). In particolare, l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche consentono ai cittadini di autoprodurre e condividere energia da fonti pulite. Con il "decreto Milleproroghe" 2020 e la delibera per la sua attuazione da parte di ARERA, l'Italia ha compiuto un passo importante verso un futuro più sostenibile, legittimando l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche. Entrambe le attività si basano sull'autoproduzione di energia grazie a impianti fotovoltaici residenziali, che consentono di aumentare la quota delle rinnovabili elettriche italiane, di ridurre le emissioni di CO2 nell'ambiente e di offrire ai cittadini un concreto risparmio in bolletta. Dopo il “decreto Milleproroghe” del 2020, che ha dato una definizione precisa a queste associazioni, è arrivata un'altra spinta legislativa (il più recente d.l. n. 34/2020, detto “decreto Rilancio”) che prevede importanti incentivi fiscali per gli impianti realizzati da questi gruppi organizzati di persone o di imprese, organizzazioni che producono e condividono energia pulita e che possono rappresentare una via alternativa per la transizione energetica dell'Italia e un contributo al raggiungimento degli obiettivi sul clima.

a) L'autoconsumo collettivo.

L'art. 42-bis del d.l. n. 162/2019 dispone che "i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'art. 21 paragrafo 4 della direttiva 2018/2001". Invero, l'art. 21 della direttiva 2018/2001 al paragrafo 4 dispone che gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio, compresi condomini, siano autorizzati a esercitare collettivamente le attività di cui al paragrafo 2 e a organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti, fatti salvi gli oneri di rete e altri oneri, canoni, prelievi e imposte pertinenti applicabili a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile. Gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Il comma 4 lett. e) dispone che nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

Secondo la citata normativa, due soggetti che si trovino nello stesso edificio o condominio possono associarsi tra loro, per istallare impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 KW, condividendo l'energia prodotta. L'autoconsumo collettivo offre così la possibilità a tutti i cittadini di accedere ai benefici del fotovoltaico e al contempo di godere delle agevolazioni e degli incentivi legati all'autoproduzione energetica collettiva. Già in precedenza, i singoli condomini potevano disporre di una porzione della superficie del tetto comune per installare il proprio impianto fotovoltaico personale, ma ora è possibile coordinarsi con vicini e amministrazione, e agire collettivamente ottenendo maggiori vantaggi. Riprendendo la direttiva RED II, nota anche come direttiva rinnovabili (2018/2001), per essere considerati autoconsumatori che agiscono collettivamente è sufficiente un gruppo di almeno due autoconsumatori.

b) Le comunità energetiche

Le comunità energetiche aggregano più soggetti capaci di autoprodurre energia mediante impianti fotovoltaici vicini tra loro ma non necessariamente installati sullo stesso edificio. La nozione di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) rinviene nelle definizioni contenute nell'art. 2 punto 16 della Direttiva 2018/2001. Secondo la direttiva, la comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico, operante secondo il diritto nazionale di ciascun paese membro, fondato sulla partecipazione aperta e volontaria, dotato di autonomia, i cui membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali ed il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. La comunità di energia rinnovabile detiene gli impianti di produzione, ma non deve necessariamente essere proprietaria degli impianti di produzione. La stessa Direttiva 2018/2001 all'art. 22 prevede che gli Stati membri debbano assicurarsi che le comunità di energia rinnovabile (CER) abbiano il diritto di:

a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla stessa comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile.

In sintesi:

  • l'autoconsumo collettivo riguarda più soggetti che condividono lo stesso edificio dotato di impianti fotovoltaici e, pertanto, l'energia prodotta può essere condivisa, ma limitatamente al luogo specifico dove viene generata;

  • le comunità energetiche, invece, aggregano più soggetti capaci di autoprodurre energia mediante impianti fotovoltaici vicini tra loro ma non necessariamente installati sullo stesso edificio. Questi impianti vengono quindi connessi nelle cosiddette ‘centrali elettriche virtuali', che permettono anche a chi non detiene la proprietà fisica dell'impianto di usufruire dei benefici derivanti dall'autoconsumo.

In proposito, in particolare, con il D.M. Sviluppo economico del 16.09.2020 è previsto che l'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili, facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa, per un periodo di 20 anni, possa usufruire di una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:

- 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;

- 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.

Quanto al trattamento fiscale da riservare alle somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a. a condomìni (autoconsumo collettivo), composti solo da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, la risoluzione n. 18/E del 12.03.2021 ha precisato che le somme corrisposte dal GSE al condominio saranno poi attribuite a ciascun condomino, in base ai criteri stabiliti dalle delibere assembleari. Il corrispettivo per la vendita dell'energia, nella misura in cui l'energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo, sia fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso di cui all'art. 67, c. 1, lett. i) del citato TUIR. Quindi, non assume rilevanza reddituale la “tariffa premio”, in quanto applicata al minor valore, calcolato per ciascuna ora, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione e l'energia elettrica prelevata; le componenti tariffarie restituite non sono fiscalmente rilevanti, trattandosi di un “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate”.

In conclusione, per capire come funzionano le comunità energetiche rinnovabili è necessaria la valutazione di un tecnico che avrà il compito di prospettare i ritorni economici e i benefici comunitari e individuali.

Impianto solare termico

L'impianto solare termico è costituito da collettori (pannelli) solari, all'interno del quale sono presenti delle lamine di rame (alettate e non), collegate a dei tubicini di rame dentro il quale è fatto circolare un glicole, adatto a trasportare il calore raccolto verso uno scambiatore utile per la produzione dell'acqua calda sanitaria, oppure per l'integrazione al riscaldamento dei locali serviti.

Schema di impianto solare termico

I collettori sono tipicamente di due tecnologie: piani o sottovuoto. I più comuni e meno problematici sono i primi. Sono utilizzati da diverse decine di anni, non possiedono alcun componente in movimento e sono di facile costituzione.

Collettori piani

Il secondo tipo è normalmente costituito da tubi sottovuoto, dentro i quali sono inserite le lamine di rame.

Collettori sottovuoto

Esistono altri impianti solari termici (solare termodinamico a concentrazione), molto più potenti ed efficienti, ma non utilizzabili nelle piccole e tipiche installazioni previste in ambito civile.

Il calore prodotto dai collettori solari viene accumulato in un serbatoio dotato di scambiatori di calore. L'installazione maggiormente vantaggiosa da un punto di vista economico è quella per la produzione di acqua calda sanitaria. È comunque possibile sfruttare il sole anche per l'integrazione all'impianto di riscaldamento, ma deve essere funzionante a bassa temperatura per poter ottenere dei risultati soddisfacenti.

Alcuni accessori per la circolazione del fluido tra i pannelli solari e lo scambiatore di calore, quali pompa, valvola di sicurezza, flussometro completano l'impianto. L'installazione viene fatta da un termo-idraulico, abilitato alla installazione di impianti FER (a fonti rinnovabili).

Pompa di calore

Il funzionamento di una pompa di calore è simile a quello di un frigorifero, ma invertito.

In un frigorifero, il calore viene estratto dall'interno ed espulso all'esterno. Una pompa di calore, sfruttando lo stesso principio, fa l'esatto contrario: estrae il calore da una fonte naturale (aria, acqua o terra) a più bassa temperatura e lo trasporta dentro l'edificio, a più alta temperatura, alla temperatura idonea, in funzione del tipo di impianto di riscaldamento.

Si chiama pompa di calore, proprio per la sua capacità di pompare il calore da una sorgente fredda ad una più calda, ovvero al contrario del naturale flusso.

Questa macchina sfrutta il funzionamento di un ciclo termodinamico, con un gas speciale. Attraverso trasformazioni termofisiche (evaporazione, condensazione, espansione) e il passaggio dell'aria all'interno dell'edificio attraverso uno scambiatore di calore, si ottiene l'effetto utile desiderato.

Schema di funzionamento di una pompa di calore

La pompa di calore è considerato un dispositivo che sfrutta le energie rinnovabili, in quanto la maggior parte dell'energia che utilizza è prelevata dall'atmosfera. Una piccola parte (dipende dal rendimento della macchina) è normalmente energia elettrica.

L'installazione di questo tipo di impianti è fatta da installatori che abbiano l'abilitazione F-gas, ovvero che siano preparati ed aggiornati sui sistemi e impianti climalteranti.

Impianto eolico

Gli impianti eolici sfruttano il vento per far girare delle pale, collegate ad un alternatore che produce energia elettrica.

Questo dispositivo non è frequentemente utilizzato, in quanto presenta diverse problematiche:

  • necessita di un vento minimo per poter iniziare a produrre;
  • è conveniente per una zona coperta dalla presenza di un vento spesso costante e sostenuto;
  • può essere rumoroso per l'ambiente circostante;
  • occupa spazio;
  • per potenze consistenti è particolarmente ingombrante.

Di difficile applicazione nelle città, sono tipicamente presenti nell'entroterra, su dorsi collinari normalmente esposti a venti costanti.

Predisposizioni elettriche e meccaniche

Per l'installazione dell'impianto fotovoltaico sono possibili, tipicamente, due soluzioni:

  • installazione su tetto piano,
  • installazione su tetto a falda.

I pannelli solari debbono essere orientati a sud (o sud-ovest, oppure sud-est). Possono funzionare anche orientati a est oppure ovest, ma il rendimento diminuisce drasticamente. I pannelli saranno installati sulla copertura, sia piana che inclinata, su una intelaiatura che farà da supporto e intercapedine.

Tutti i pannelli saranno collegati tra loro, a formare una rete serie-parallelo di generatori di corrente elettrica. Dal campo solare saranno portati due cavi (o più, a seconda delle configurazioni) all'inverter, che trasformerà la stessa in corrente alternata. Da qui, attraverso dei quadretti di comando e controllo, i cavi elettrici sono portati dentro il quadro principale, in modo da poter utilizzare l'energia per l'uso quotidiano, oppure, nel caso di impianti di medio-grande potenza, per la cessione al distributore, al fine di essere quantificata.

I collettori solari termici sono montati su:

  • una intelaiatura di basso spessore, nel caso di impianti complanari alla falda inclinata
  • una intelaiatura maggiormente inclinata e appoggiata alla copertura, nel caso di impianti su tetto piano.

I collettori sono collegati tra loro in serie. Gli impianti più grandi prevedono collegamenti serie-parallelo. Dal campo solare provengono le tubazioni portanti il fluido frigorigeno che sono inviate allo scambiatore di calore o interno al produttore di acqua calda, oppure esterno allo stesso. Il bollitore, o produttore di acqua calda sanitaria, è il passaggio finale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Enti coinvolti

Per l'installazione di un impianto fotovoltaico occorre, prima di tutto, prendere contatto con il fornitore di energia elettrica, al quale è rivolta la domanda di allaccio e messa in servizio dell'impianto. Altri enti, tra cui Terna, GSE, provvedono, su richiesta, ad attivare il contratto più idoneo per l'installazione. Tipicamente è stipulato un contratto di scambio energia elettrica.

Per l'installazione di un impianto solare termico non servono autorizzazioni particolari. L'unico ente che può richiedere adempimenti e formalità per la sua installazione è il Comune, con le sue procedure amministrative.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario