Ricorsi in materia di invalidità civile: computo dei termini processuali a giorni o a mesi?
31 Agosto 2022
Nel caso esaminato il Tribunale di Vibo Valentia aveva respinto l'eccezione dell'INPS di inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo per intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3 d.l. 269/2003, convertito con l. 326/2003, osservando che la comunicazione del verbale della commissione sanitaria era stata ricevuta il 16.7.2012, per cui il ricorso risultava depositato, tempestivamente, il 17.1.2013.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'INPS per non avere il Tribunale dichiarato che non era maturata la decadenza semestrale di cui al comma 3 dell'art. 42 cit., eccepita dall'INPS, ed applicato, ai fini del computo dei termini, la previsione di cui al comma 1 dell'art. 155 c.p.c., piuttosto che la regola stabilita per il computo dei termini a mesi.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, evidenziando che l'art. 42, comma 3 d.l. 269/2003, convertito con modifiche dalla l. 326/2003, secondo cui «la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa» è norma che stabilisce un termine a mesi.
Trova, pertanto, applicazione la regola che disciplina il computo dei termini mensili o annuali, posta dagli artt. 155, comma 2 c.p.c. e 2963, comma 1 c.c., e quindi il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (v. Cass. n. 22699/2013; Cass. n. 15029/2020).
Per principio risalente, infatti, la regola secondo cui un termine fissato a mesi deve essere computato secondo il calendario comune configura espressione di un principio generale, applicabile, in difetto di diversa previsione, tanto in materia processuale, quanto in materia sostanziale (Cass. n. 9536/1991).
A tale principio non risulta essersi conformata la sentenza impugnata che i giudici, pertanto, cassano con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, in diversa composizione. |