La prededucibilità dei crediti delle piccole e medie imprese nell'amministrazione straordinaria

31 Agosto 2022

La Suprema Corte interviene sulla questione inerente la prededucibilità nell'amministrazione straordinaria delle imprese di cui al Decreto Marzano e afferma che nell'art. 3, comma 1 ter, d.l. n. 347/2003, conv. con mod. dalla l. n. 39/2004, norma eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c., l'espressione che lega la prededuzione alle “prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali” va intesa in senso restrittivo e non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo propriamente inteso.
Massima

Nell'art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39/2004, norma eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c., l'espressione che lega la prededuzione alle “prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali” è da intendere in senso restrittivo e non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo propriamente inteso.

Il caso

Il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione della L. s.p.a. allo stato passivo dell'ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria, finalizzata a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile di un credito, già ammesso al chirografo allo stato passivo, vantato in corrispettivo di forniture di materiale vario eseguite in data anteriore all'apertura della procedura.

Il tribunale ha rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39/2004, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili, in via d'eccezione, nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in A. S. che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con D.M. del Presidente del Consiglio, e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, funzionali alla procedura di ristrutturazione industriale prevista dal d.l. citato.

Il tribunale ha anche evidenziato che, nel ciclo produttivo di ILVA, il connotato di essenzialità va attribuito a “tutto l'apparato che conduce dalla materia prima alla bramma d'acciaio” e quello di necessarietà a “ogni prestazione che consente il funzionamento di tale apparato”. Ha specificato inoltre che, nel caso concreto, le prestazioni di fornitura azionate si riferivano invece “al perimetro successivo al cd. primo acciaio”, e segnatamente alle fasi di zincatura, laminazione e rivestimento di coils.

Il ricorso per cassazione presentato dalla L. S.p.A. è stato respinto dai Supremi Giudici.

La questione giuridica

La società ricorrente ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell'art. 3 d.l. n. 347/2003 e dell'art. 12 delle preleggi, per avere il tribunale di Milano dato al testo di legge una lettura ingiustificatamente restrittiva, tale da negare la prededuzione a tutti i crediti relativi a forniture e prestazioni non inerenti alla fase produttiva che conduce alla bramma d'acciaio (il cd. primo acciaio).

Conseguentemente il tribunale avrebbe giudicato su un presupposto scollegato dal contesto produttivo dell'ILVA e vanificato, soprattutto, l'intenzione del legislatore di tutelare mediante la prededuzione le p.m.i. fornitrici, consentendo in tal modo la loro sopravvivenza quali aziende dell'indotto. La ricorrente ha lamentato, inoltre, anche la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 l. fall. e 111 Cost.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso rilevando come in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003, conv. con modificazioni in l. n. 39/2004, abbia previsto una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 207/2012, conv. con modificazioni in l. n. 231/2012.

Previsione, questa, definita già in passato dai supremi Giudici come “eccezionale” e “di stretta interpretazione”, e che rappresenta una deroga al principio generale in tema di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. (Cass. Civ. n. 4341, 2020 e Cass. Civ., n. 16304, 2021).

La Suprema Corte specifica, infatti, che la prededuzione è stabilita quanto ai crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6 maggio 2003, “relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali” nonché “al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al d.P.C.M. 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014”. E per i giudici di legittimità “essenziale equivale a basilare, primario, nodale: in ultima analisi a ciò che è indispensabile per produrre quel che prima non è dato”; dunque, nel caso di specie, proprio la bramma d'acciaio, dato che è proprio questa la materia principale di una produzione di acciaieria.

Conseguentemente, afferma la Corte, per quanto possa in astratto convenirsi con la ricorrente sull'affermazione che l'impianto dell'ILVA sia caratterizzato da un ciclo integrale, nel quale cioè tutte le attività si palesano tra loro connesse in vista della realizzazione di un prodotto finito, ciò non toglie che non a questo il legislatore ha mostrato di riferirsi mediante la specifica enunciazione del connotato di essenzialità; il quale invero contraddistingue, nell'ottica della norma, l'ambito contenutistico dell'attività considerata rilevante ai fini della prededuzione.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: nell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39/2004, norma eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c., l'espressione che lega la prededuzione alle “prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali” è da intendere in senso restrittivo e non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso; il ciclo produttivo, la cui ricostruzione implica un accertamento di fatto, ove concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per realizzare la ghisa liquida, legittima l'inferenza secondo cui impianto essenziale è solo quello relativo al cosiddetto primo acciaio, e cioè quello diretto alla realizzazione della (altrimenti inesistente) bramma d'acciaio.

Osservazioni

Per le imprese cosiddette grandissime che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sono ammesse alla procedura speciale disciplinata dal Decreto Marzano, i crediti anteriori all'ammissione alla predetta procedura, vantati dalle piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al d.P.C.M. 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.fall.

Tale norma, che individua l'ordine di distribuzione delle somme, prevede al primo posto il pagamento dei crediti prededucibili. Si tratta, come è evidente, di una disciplina speciale e di stretta interpretazione, che deroga al principio civilistico sulla responsabilità patrimoniale disciplinato dall'art. 2740 c.c. In tal senso la suprema Corte aveva già chiarito come a rilevare sia la diretta destinazione della prestazione in favore di un soggetto gerente un'impresa individuata come di interesse nazionale e che non sarebbero neppure decisivi l'esistenza di un rapporto di gruppo con un'impresa individuata come d'interesse nazionale o l'indiretto vantaggio che una simile impresa possa eventualmente ricevere (Cass. civ. sez. VI, ord., 10 giugno 2021 n. 16304).

Pertanto, trattandosi di un'ipotesi specifica di prededuzione che ha come effetto l'alterazione della graduazione dei crediti, gli elementi costitutivi della fattispecie devono essere tutti presenti (Cass. Civ., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4341).

La sentenza in commento, infine, dà un contributo ulteriore ai principi già dedotti: definisce ai fini delle norme de quibus il termine “essenziale”, intendendolo come “basilare, primario, nodale”. In sostanza è essenziale “ciò che è indispensabile per produrre quel che prima non è dato”. Ben si comprende perché la Corte di legittimità abbia respinto il ricorso, confermando le corrette deduzioni del tribunale di Milano.

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