Vizio di infrapetizione: è configurabile per l’omessa adozione di un provvedimento ordinatorio?
01 Settembre 2022
Nel caso in esame l'INPS promuoveva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato il predetto Istituto al pagamento di una somma di denaro a favore della società controricorrente.
Il giudice d'appello osservava che la compensazione eccepita dall'INPS non poteva operare (non essendo il credito opposto né certo, né liquido) ed evidenziava, a tale riguardo, che la sentenza accertativa del credito da compensare era stata impugnata per cassazione e il giudizio era pendente.
L'INPS denunciava in sede di legittimità la violazione dell'art. 112 c.p.c. per infrapetizione poiché la Corte d'appello aveva omesso di provvedere sulla domanda, proposta in via gradata dall'Istituto, di sospendere il giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio per cassazione.
La Corte rigetta il ricorso, ricordando che il «il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito appunto alla domanda, e dunque all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio».
Ne discende che «non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione da parte del giudice di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.» (Cass. n. 5246/2006; Cass. n. 15353/2010). |