La prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto nella procedura di amministrazione straordinaria dell'ILVA

Girolamo Lazoppina
01 Settembre 2022

Con la sentenza in commento, definita gemella di Cass. 4 luglio 2022, n. 21156, la Suprema Corte, oltre a ribadire quanto affermato in Cass. n. 21156, evidenzia che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto pari rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta e a prescindere dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica.
Massima

In relazione all'art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/ 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39/2004, l'inciso della norma interpretativa di cui all'art. 8 del d.l. n. 91/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 123/2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire “la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”, ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa “e”, avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi “rientrano” e “consentono”. Ne consegue che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto pari rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica.

Il caso

Il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione della T. s.r.l. allo stato passivo dell'ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria, diretta ad ottenere il riconoscimento della natura prededucibile di un credito già ammesso al chirografo, vantato in corrispettivo di trasporti effettuati in data anteriore all'apertura della procedura. Tra le motivazioni addotte dal Tribunale è stato rilevato che l'art. 8, comma 1 bis, d.l. n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/ 2017 - norma di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili di cui all'art. 3, comma 1 ter, d.l. n. 347/ 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39/2004, quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA - va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata, e va dunque inteso nel senso che la prededuzione va riconosciuta ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale.

La società T. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, accolto dalla suprema Corte.

La questione giuridica

La T. s.r.l., nel proporre ricorso per cassazione ha dedotto, tra l'altro, la violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91/ 2017, conv. in l. n. 123/2017, nonché dell'art. 3 d.l. n. 347/2003, per essersi il tribunale discostato dall'interpretazione autentica della suddetta norma, che annette la prededuzione ai crediti dei trasportatori che abbiano contribuito con la loro prestazione a garantire la funzionalità degli impianti produttivi dell'Ilva.

Il ricorrente ha sostenuto che sarebbe anche errata l'affermazione del tribunale – cui è conseguito l'ingiustificato restringimento del campo applicativo della fattispecie ai soli trasporti di materie prime in entrata - secondo la quale il concetto di “impianti essenziali” va ricondotto unicamente al c.d. ciclo produttivo dell'acciaio.

La decisione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. I Supremi Giudici hanno ancora una volta rilevato (si veda Cass. Civ., sez. I, n. 21156, 4 luglio 2022) che, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l'art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39/2004, ha previsto una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.P.C.M. ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 207/2012, conv. con modificazioni dalla l. n. 231/2012. Previsione, questa eccezionale e di stretta interpretazione prevista in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 c.c. (v. Cass. n. 4341/2020 e Cass. n. 16304/2021).

La prededuzione, ha ribadito la Corte anche in questa sentenza, è stabilita quanto ai crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6 maggio 2003, “relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali” nonché “al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al d.P.C.M. 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014”.

Viepiù - ed è questa la novità della sentenza in commento - il caso esaminato implicava l'applicazione dell'art. 8 d.l. n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 123/2017, con il quale il legislatore, nell'ambito delle disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria, ha reso l'interpretazione autentica della succitata norma in relazione alle imprese di autotrasporto; e ha corredato l'interpretazione autentica di una specifica aggiunta: “L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”.

Orbene, secondo la suprema Corte, il riferimento alle attività di autotrasporto che siano deputate a garantire in generale la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA in nessun modo giustifica l'inferenza sostenuta dal Tribunale di Milano, secondo la quale la prededuzione andrebbe limitata ai soli trasporti in entrata. Tale esegesi è minata da astrattismo e non regge il confronto neppure col testo della norma di cui è fornita l'interpretazione autentica.

Quel testo comprende - puntualizzano i giudici di legittimità - anche prestazioni postume rispetto alla produzione in sé e per sé considerata: non solo quelle necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, ma anche quelle finalizzate alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria stabilito col d.P.C.M. del marzo 2014.

A fini esplicativi, la Corte rileva che la prededuzione in favore delle imprese di autotrasporto è stabilita in modo peculiare.

L'ampliamento conseguente alla norma di interpretazione è nel senso che il beneficio concerne anche i crediti per le prestazioni di tali imprese che garantiscono la funzionalità in sé degli impianti produttivi dell'ILVA (oltre che la continuità di quelli cd. essenziali).

Ciò costituisce il portato della piana conformazione grammaticale, in quanto nella norma di interpretazione si registra la testuale estensione della categoria dei crediti prededucibili a quelli delle imprese di autotrasporto che consentono “la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”.

La proposizione, specificano i giudici, è aggiunta a quella relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, come riferite al nesso di necessarietà alla continuità degli impianti essenziali, e deve essere intesa secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso grammaticale della particella “e”. Quindi come attinente alle attività di autotrasporto che consentano (anche solo) la funzionalità degli impianti produttivi.

Pertanto, in ordine alle imprese di autotrasporto, la Corte sottolinea come il legislatore abbia assunto come pari rilevante anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché evidentemente ritenuta – quest'ultima - di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica.

In conseguenza di tali deduzioni la Corte ha cassato con rinvio la decisione del Tribunale di Milano, statuendo i seguenti principi:

l'art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39/ 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.; tuttavia l'inciso della norma interpretativa di cui all'art. 8 d.l. n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 123/2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire “la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”, ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa “e”, avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi “rientrano” e “consentono”.

Ne consegue che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto pari rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica.

Osservazioni

La sentenza in commento è stata definita gemella di quella emessa dalla stessa sezione della suprema Corte, pubblicata nello stesso giorno (4 luglio 2022), e portante il numero 21156.

Anche nella sentenza oggi in commento viene infatti ribadito il principio secondo cui l'art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39/2004, sia una norma eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c. in tema di responsabilità patrimoniale. Nonché il principio secondo cui l'espressione che lega la prededuzione alle “prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali” sia da intendere in senso restrittivo e non possa andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo propriamente inteso.

La novità della nuova pronuncia riguarda l'applicazione della norma interpretativa di cui all'art. 8 d.l. n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 123/2017, la quale, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire “la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”, ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa “e”, avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi “rientrano” e “consentono” (così la suprema Corte nella sentenza in commento).

Sicché, come chiarito dai Supremi Giudici, in ordine alle imprese di autotrasporto, è divenuto adesso rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia delle fasi in cui la produzione viene posta in essere.

D'altronde, ciò è perfettamente in linea con la ratio legis, talché, come precisato ancora dalla Corte nell'odierna pronuncia, non potrebbe altrimenti giustificarsi l'uso dell'espressione evocativa della riferibilità del credito a prestazioni di autotrasporto necessarie a garantire altro rispetto alla continuazione delle attività “ivi previste” - e cioè a quelle già previste dell'art. 3, comma 1-ter, come idonee a consentire “la continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali”.

Sulle base di tali assunti, dunque, la decisione del Tribunale di Milano non poteva essere confermata.

L'oggetto dell'attività di trasporto doveva essere correttamente considerato in rapporto alla funzione specificamente tutelata dal legislatore: quella di garantire prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali.

A maggior ragione adesso che, dopo l'intervento del legislatore in chiave interpretativa, la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto è espressamente e specificamente legata alla necessità di consentire “la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”.

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