Riscossione coattiva

Studio Legale LCA
22 Dicembre 2020

Il primo atto di riscossione coattiva consiste nel pignoramento dei beni del contribuente inadempiente, cioè sarà privato di ogni diritto su: beni mobili (pignoramento mobiliare); beni immobili (pignoramento immobiliare); crediti vantati verso terzi; stipendio; in funzione dell'importo del proprio debito nei confronti dell'Erario.Nel caso di pignoramento mobiliare, l'art. 62 D.P.R. 602/1973 ha recepito le disposizioni contenute nell'art. 515 c.p.c., in base al quale i beni necessari per l'attività di impresa non possono essere soggetti al pignoramento per un importo superiore ad 1/5 del loro valore, sia che essa venga svolta in forma associata che individuale.

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