Opposizione al pignoramento diretto: sussiste litisconsorzio necessario con il terzo pignorato
05 Settembre 2022
Massima
In tema di espropriazione presso terzi, anche quando promossa dall'agente della riscossione in forma speciale con l'ordine di pagamento diretto ai sensi dell'art. 72-bis d.P.R. 602/1973, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato; pertanto, la pretermissione del terzo comporta il rilievo d'ufficio in Cassazione della lesione dell'integrità del contraddittorio e la rimessione al giudice di primo grado. Il caso
Nel caso di specie, i precedenti gradi di merito della opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. si erano svolti tra l'esecutata e l'agente della riscossione, Equitalia Sud, in ordine alla legittimità sostanziale dell'esecuzione intrapresa con atto di pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72-bis d.P.R. 602/1973, ossia con ordine di pagamento diretto impartito al terzo in luogo dell'ordinario pignoramento di cui all'art. 543 c.p.c. In particolare, dinanzi al Trib. Benevento l'esecutata aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo la mancata notificazione della cartella di pagamento nonché l'illegittimità dell'accertamento fiscale. A fronte dell'accoglimento dell'opposizione in prime cure e della sua completa riforma in grado di appello, l'esecutata propone ricorso per Cassazione. La questione
La questione affrontata dalla Suprema corte non attiene, tuttavia, al merito della pretesa esecutiva ed alla sua legittimità sostanziale, censurata attraverso l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ma ad un profilo rituale. La sentenza non reca l'illustrazione del motivo di impugnazione, poiché la Corte solleva d'ufficio la questione della sussistenza di un litisconsorzio necessario tra esecutante-opposto, esecutato-opponente e terzo debitor debitoris qualora la procedura esecutiva presso terzi non segua la propria fisiologica struttura delineata dal codice di rito ma la peculiare alternativa dell'ordine di pagamento diretto. Le soluzioni giuridiche
Al fine di valutare l'integrità del contraddittorio in sede di opposizione all'esecuzione condotta ai sensi dell'art. 72-bis cit., la Corte riafferma, opportunamente, che la procedura esecutiva di diritto speciale rientra nella espropriazione presso terzi, nonostante le sue specificità, con conseguente applicazione delle norme ordinarie in quanto compatibili, in virtù dell'art. 49 d.P.R. 602/1973. Nel senso che la speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; sicché a tale procedura si applica, nei limiti della compatibilità, la disciplina ordinaria del processo esecutivo, v. Cass. 30 settembre 2021, n. 26549; Cass. 9 novembre 2017, n. 26519, per la quale il pignoramento diretto di cui all'art. 72-bis cit. è riconducibile, sia pur con le sue specificità, al pignoramento presso terzi, con l'effetto che deve trovare applicazione, con riguardo a tale atto, la previsione di cui all'art. 543 c.p.c., che impone l'indicazione nell'atto di pignoramento del credito per il quale si procede; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21258; Cass. 13 febbraio 2015, n. 2857. Parimenti, v. in relazione all'estensione delle regole comuni in caso di pignoramento ex art. 72-bis cit. in materia di opposizioni esecutive: Cass. 14 novembre 2017, n. 26830, e Cass. 20 ottobre 2016, n. 21258, con riguardo alla opposizione agli atti esecutivi; Trib. Benevento, 19 aprile 2021, n. 758, Dejure, in relazione all'opposizione all'esecuzione. Sulla peculiarità della suddetta forma speciale di espropriazione nella quale non è previsto l'intervento del giudice dell'esecuzione, a meno che non vengano proposte le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi, v., anche, Cass. 9 agosto 2018, n. 20706. Dalla premessa per cui questa speciale forma di espropriazione, potenzialmente (e non necessariamente) estranea alla gestione giudiziale, è in ogni caso riconducibile al processo esecutivo per espropriazione di crediti, deriva che le opposizioni esecutive proposte in relazione a tale procedura condotta ex art. 72 bis cit. devono essere regolate in maniera conforme alla disciplina comune; in particolare, per quel che qui rileva, anche ad esse deve farsi applicazione della regola, sinora affermata per l'esecuzione ordinaria, per cui nei giudizi di opposizione esecutiva, in tema di espropriazione presso terzi, si configura sempre litisconsorzio necessario, nei confronti di terzo pignorato, debitore e creditore, v. Cass. 22 marzo 2022, n. 9228; Cass. 21 marzo 2022, n. 9000; Cass. 29 dicembre 2021, n. 41932; Cass. 27 settembre 2021, n. 26114; Cass. 18 maggio 2021, n. 13533; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2333, con riguardo al giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Diversamente, in passato, nel senso che il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi, qualora non sia interessato alle vicende processuali, relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore, v. Cass. 5 giugno 2020, n. 10813; Cass. 26 giugno 2015, n. 13191; Cass. 4 settembre 2012, n. 14816; Cass. 23 luglio 2012, n. 12812. Cfr., anche, Trib. Roma 19 ottobre 2017, n. 19711, Dejure, per cui, nell'ambito della speciale forma di esecuzione presso terzi promossa dall'Agente della riscossione con l'atto di pignoramento ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973, deve riconoscersi l'interesse del debitore esecutato a mettere il terzo a conoscenza della proposizione dell'opposizione, trattandosi del custode delle somme pignorate, poiché il pagamento del terzo in favore del creditore procedente non è condizionato all'intervento del giudice dell'esecuzione e all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, ma deve essere eseguito direttamente, sicché il terzo potrebbe procedere al pagamento anche nel caso in cui fosse proposta opposizione ed adottato inaudita altera parte il procedimento temporaneo di sospensione dell'esecuzione, per il sol fatto di non esserne a conoscenza. Osservazioni
La pronuncia riveste particolare importanza, poiché afferma in maniera inequivoca che lo speciale procedimento di espropriazione presso terzi delineato dall'art. 72-bis d.P.R. 602/1973 è da ascriversi alla tutela giurisdizionale esecutiva: esso rappresenta, non già un procedimento amministrativo o stragiudiziale, ma una speciale forma di espropriazione nella quale il pignoramento di diritto comune di cui all'art. 543 c.p.c. è sostituito dall'ordine di pagamento diretto impartito al terzo. Nonostante la possibilità che il procedimento si chiuda senza intervento del giudice, la giurisprudenza e la dottrina non dubitano della esigenza di applicare a tale procedimento le guarentigie della tutela esecutiva di diritto comune, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 49 d.p.r. 602/1973. Ciò implica, tra l'altro, che l'atto di pignoramento consistente nell'ordine di pagamento debba essere notificato non soltanto al terzo ma anche all'esecutato dall'agente della riscossione come imposto dall'art. 543, comma 1°, c.p.c., nonostante l'art. 72-bis cit. nulla dica espressamente sul punto (Cass. 13 febbraio 2015, n. 2857; Comm. trib. prov. Benevento 17 aprile 2019, n. 241, Dejure. Cfr. anche, in motivazione, Cass. 20 ottobre 2016, n. 21258). In tal senso, milita l'esigenza di assicurare che il debitore-esecutato abbia contezza dell'intervenuto pignoramento e possa esercitare i propri strumenti di tutela, in primis le opposizioni esecutive cui supra si è fatto più volte cenno. Cfr., oltre alle pronunce su richiamate, in motivazione C. cost. ord. 28 novembre 2008, n. 393, per la quale la facoltà di scelta del concessionario tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa dell'opponente né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, tra l'altro perché questi «possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui all'art. 57 del d.P.R. 602/1973». Riferimenti
In dottrina, sul punto v. M.R. Giugliano, L'ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis dpr 602/73: dall'interpretazione evolutiva della giurisprudenza di legittimità alla recente legislazione di urgenza, in www.inexecutivis.it; G. Messina, Il pignoramento esattoriale ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/73: motivi di opposizione e soluzioni giurisprudenziali, in www.ilprocessocivile.it. In generale, sulla natura giurisdizionale della riscossione coattiva ex d.p.r. 602 del 1973 e sulla applicazione delle norme previste per la espropriazione dei beni dal codice di rito civile v. D. Longo, sub art. 49 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in C. Consolo-C. Glendi, Commentario breve alle leggi del processo tributario, 4^ ed., Milano, 2017,1112 ss. Sui caratteri del pignoramento diretto nella espropriazione presso terzi nell'ambito della riscossione coattiva di cui al d.p.r. 602 del 1973, v. A. Auletta, sub art. 72 bis, in Codice delle esecuzioni, diretto da A. Auletta, R. Giordano, S. Leuzzi, Milano, 2022,1088 ss. e L'espropriazione forzata esattoriale, in A. Cardino- S. Romeo (a cura di), Processo di esecuzione. Profili sostanziali e processuali, Padova, 2018, 1491 ss.; P. Castoro-N. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, 15^ ed. aggiornata a cura di R. Giordano, Milano, 2019,614 ss.; A.M. Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, 7^ ed., Milano, 2019, 1842 s.; R. Munhoz de Mello, sub art. 72 bis, in Codice commentato del processo tributario, a cura di F. Tesauro, 2^ ed., Torino, 2016, 1287. |