Dichiarazione di fallimento su istanza del P.M. versione Covid 19
15 Ottobre 2020
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento è volto a far accertare al tribunale la sussistenza dello stato di insolvenza di un debitore, imprenditore commerciale c.d. fallibile (in presenza cioè dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 5 L. Fall.). La legittimazione attiva compete ai creditori, al debitore e al pubblico ministero, che sono gravati dell'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. A seguito della pandemia Covid-19, è stata promulgata normativa emergenziale che ha sancito come regola la improcedibilità delle istanze di fallimento presentate nel periodo 9 marzo 2020-30 giugno 2020, con talune eccezioni (differenti a seconda del soggetto istante).
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