Trasferimento delle aziende in crisi
15 Ottobre 2020
I commi 4-bis e 5, L. 428/1990 disciplinano la sorte dei rapporti di lavoro coinvolti in un trasferimento di azienda o di ramo d'azienda in caso di crisi d'impresa. In particolare, l'art. 2112 c.c., disposizione finalizzata a garantire l'interesse dei lavoratori nelle vicende circolatorie delle aziende in bonis, a determinate condizioni può essere derogata (in tutto o in parte) se l'azienda coinvolta nel trasferimento è in una situazione di crisi o è soggetta a procedure concorsuali. Ciò, al fine di tutelare (oltre agli interessi dei lavoratori) anche il ceto creditizio nonché l'interesse al risanamento e al rilancio delle attività imprenditoriali.
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