I rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo
14 Dicembre 2020
L'art. 169 bis L. Fall. detta le regole sui rapporti pendenti nel concordato preventivo. Salvo alcune tipologie espressamente previste dalla legge, i contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti al momento del deposito della domanda di concordato possono essere sciolti o sospesi su autorizzazione del Tribunale o del Giudice Designato, i quali decidono con decreto sull'apposita istanza depositata dal debitore.
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