Il reclamo contro i provvedimenti del Tribunale e del Giudice delegato

Guido Berti
21 Dicembre 2020

Il reclamo è il mezzo di impugnazione previsto dall'art. 26 L. Fall. esperibile avverso i decreti del tribunale e del giudice delegato. Può essere proposto dal fallito, dal curatore, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse con ricorso, da depositarsi entro 10 giorni che decorrono, per il fallito, il curatore e il comitato dei creditori dalla notificazione del provvedimento e, per tutti gli altri interessati, dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie prescritte. Il rito è camerale.

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