I contratti pendenti nel fallimento

Guido Berti
22 Dicembre 2020

Il contratto si dice pendente alla data del fallimento quando è ineseguito da entrambe le parti. La disciplina generale è sancita dall'art. 72 L. Fall., mentre alcune tipologie contrattuali trovano una disciplina specifica negli artt. 72 bis -83 L. Fall.

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