Sospensione delle vendite competitive ex art. 108, c. 1, L. fall.
22 Dicembre 2020
Su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, il G.D. può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, entro dieci gg dal deposito in cancelleria della documentazione sull'esito dell'asta da parte del curatore, il G.D. può impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato.
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