Reintegra successiva al trasferimento d'azienda

Teresa Zappia
05 Settembre 2022

Il quesito affronta la questione riguardo il caso in cui se sia stata accertata l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro solo successivamente alla cessione del ramo aziendale, nel quale il lavoratore operava, quest'ultimo possa continuare il rapporto con il cessionario.

Se è stata accertata l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro solo successivamente alla cessione del ramo aziendale, nel quale il lavoratore operava, quest'ultimo continua il rapporto con il cessionario?

Nel caso cui, in ragione dell'accertata inefficacia del termine apposto al contratto, il lavoratore venga reintegrato in servizio, egli si considera - per gli effetti ripristinatori ex tunc della sentenza di accertamento - parte integrante del ramo aziendale al momento della sua cessione e, quindi, trasferito ex lege, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario.

Non può escludersi, infatti, l'applicazione dell'art. 2112 c.c. solo perché il suddetto rapporto non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento. È rilevante, piuttosto, che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto, in ragione della scadenza del termine fissato nel contratto di lavoro.

La giurisprudenza ha, inoltre, evidenziato che la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto.

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