Nessuna approvazione dall’assemblea condominiale, nessun cappotto termico

Redazione scientifica
02 Settembre 2022

Negato il rifacimento del cappotto termico ai due comproprietari se l'assemblea si oppone.

Il Tribunale di Firenze ha avuto modo di esprimersi su una controversia inerente la richiesta, da parte di due comproprietari di un immobile, di porre in essere le opere di risanamento e di costruzione del cappotto termico della loro futura abitazione, di accedere alla terrazza di proprietà della società convenuta (da cui hanno acquistato l'appartamento in questione e con la quale avevano stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori necessari al completamento della ristrutturazione), al fine di consentire il cit. intervento di restauro conservativo dell'intonaco dei parametri murari, per poter eliminare alcune infiltrazioni d'acqua e poter raggiungere i requisiti minimi di isolamento previsti dal d.lgs. n. 192/2015, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Le doglianze attoree, però, sono infondate.

Secondo il Tribunale «gli interventi sulle pareti condominiali devono inquadrarsi nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1120 c.c.» in quanto volti a «migliorare la salubrità degli edifici o per il contenimento del consumo energetico». Ne consegue che le opere richieste possono essere deliberate «sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al Condominio ed almeno la metà del valore dell'edificio».

Nel caso di specie, si tratta, quindi, di interventi che «interessano parti comuni dell'edificio condominiale, come individuate dall'art. 1117 c.c.» e che non sono stati approvati dal Condominio.

Per tutti questi motivi, il Tribunale rigetta le domande in questione.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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