Qual è la portata del principio di non contestazione?
06 Settembre 2022
Il caso esaminato riguardava un ricorso promosso ex art. 702-bis c.p.c. da una società appaltatrice, con cui quest'ultima chiedeva la condanna della committente al pagamento del corrispettivo per i servizi prestati, nonché l'indennizzo conseguente al recesso unilaterale dal contratto.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provata la relativa pretesa. La Corte d'appello, a seguito di gravame interposto dall'appaltatrice, accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo che una parte del credito allegato fosse stato riconosciuto dalla committente, la quale aveva prodotto un prospetto dal quale si evinceva la discrepanza tra il numero di ore di lavoro riportate nelle fatture presentate alla committente e quelle evincibili dalle buste paga dei lavoratori.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la s.r.l., denunciando la violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto che il prospetto prodotto dalla committente fosse idoneo ad integrare la (parziale) non contestazione del titolo del credito azionato in giudizio.
La Corte ha accolto il ricorso, evidenziando come i giudici di secondo grado avessero tratto la prova del credito fatto valere in giudizio unicamente dal prospetto allegato dalla committente, dopo aver dato atto del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice.
Tale conclusione, non solo è gravemente contradditoria (stante il preliminare rilievo di mancato assolvimento dell'onere della prova), ma è giuridicamente errata sotto il profilo del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., il quale non è stato applicato con diretto riferimento a circostanze, ma è stato, piuttosto, arbitrariamente desunto dalla interpretazione e interpolazione di un documento prodotto dalla convenuta committente; documento che si limitava a riepilogare le incongruenze della documentazione suddetta, non già in funzione di non contestazione bensì, al contrario, per avallare la tesi della mancanza di prova dei fatti costituivi del credito dedotto in giudizio dall'appaltatrice.
Non risulta rispettato, pertanto, dalla Corte di merito, il principio recentemente affermato dalla Corte, secondo cui «il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti» (Cass. n. 6172/2020; Cass. n. 35037/2021).
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