Risoluzione parziale di un contratto misto tra procacciamento d’affari e agenzia

La Redazione
07 Settembre 2022

La pronuncia milanese si concentra su un contratto atipico tra società, ricostruendo, in base all'accordo e la volontà delle parti, la qualificazione giuridica e affrontando le conseguenze di un inadempimento parziale.

In un contratto misto, qualificabile tra lo schema contrattuale del procacciamento d'affari e quello di agenzia, di cui una parte lamenti l'inadempimento, può essere pronunciata la risoluzione parziale, ipotesi riconducibile in sede interpretativa alla disciplina di cui all'art. 1458, comma 1, seconda parte, c.c., se l'inadempimento riguarda solo parte della durata del contratto e se tale inadempimento non inficia le prestazioni già eseguite: l'effetto risolutorio non può quindi travolgere il contratto laddove ha avuto regolare esecuzione.

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