Composizione negoziata della crisi: disciplina applicabile e conferma delle misure protettive

La Redazione
07 Settembre 2022

Il Tribunale di Modena si pronuncia sulla disciplina applicabile alle istanze di composizione negoziata presentate prima dell'entrata in vigore del CCI e sulle condizioni necessarie per confermare le misure protettive.

In data 6 luglio 2022, la società ricorrente chiedeva al tribunale (ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.l. 118/2021, in vigore fino al 14 luglio 2022) la conferma delle misure protettive richieste con l'istanza di nomina dell'esperto a causa di una forte riduzione del fatturato nel corso del triennio 2019 e 2021 conseguentemente all'emergenza da Covid-19.

In via preliminare, il tribunale di Modena affrontando il tema della disciplina applicabile al caso concreto, statuendo che devono applicarsi le nuove norme inserite nel CCI (artt. 12-25 sexies CCI introd. dal D.Lgs. 83/2022 che hanno pressoché integralmente abrogato quelle contenute nel d.l. 118/2021) per due motivi:

- perché manca una disciplina transitoria dettata con riferimento al d.l. 118/2021;

- può ravvisarsi una sostanziale continuità normativa tra le norme del d.l. 118/2021 e le norme introdotte nel CCI.

In merito alla conferma delle misure protettive il tribunale, allineandosi alla giurisprudenza di merito già prodotta in materia, ricorda che l'imprenditore può avvalersi di misure di protezione del proprio patrimonio solo se queste sono strumentali a consentire il proficuo svolgimento delle trattative il cui scopo finale è quello del risanamento dell'impresa, ossia al superamento dello stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dell'impresa e alla prosecuzione della sua attività (Trib. Bergamo 30 marzo 2022).

Nel caso concreto, sia l'esperto che l'ausiliario nominato dal tribunale si sono espressi negativamente in ordine alla conferma delle misure protettive, considerando tra l'altro le possibilità di risanamento estremamente remote in quanto:

- la continuità aziendale sta distruggendo risorse;

- il prezzo pattuito per la cessione non risulta idoneo a fornire risorse sufficienti per il risanamento dell'impresa.

- le misure protettive non sarebbero per nulla funzionali all'espletamento delle trattative, che non sono state documentate e, per quanto allegato dalla ricorrente, hanno riguardato un numero esiguo di creditori.

Su queste premesse, il Tribunale di Modena rigetta l'istanza di conferma delle misure protettive.

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