Interessante questione sui legami tra la centralità del consenso informato, l'alterazione della cartella sanitaria e il nesso di causa con il decesso poi avvenuto del paziente. Si pone, in particolare, la questione se il medico è responsabile, anche quando la terapia è conforme al protocollo sanitario e quando i farmaci così somministrati non hanno portato al decesso del paziente, ossia la rilevanza della violazione degli obblighi informativi da parte del medico in relazione all'esito della terapia.
La Suprema Corte interviene sul punto cassando la decisione di merito e ponendo al centro la centralità e l'autonomia del consenso informato rispetto al trattamento medico, stante la violazione di due distinti diritti (l'autodeterminazione e la salute).
In una complessa vicenda processuale vede alcuni medici condannati per falsificazione della data e della scheda relativa ad analisi su prelievi per la coagulazione del sangue.
La vicenda assume contorni ancor più gravi perché il paziente era un bambino ricoverato affetto da leucemia linfoblastica acuta, alla fine deceduto.
Dal punto di vista civilistico, la Corte territoriale riteneva, a seguito di CTU, la conformità della terapia seguita ai protocolli sanitari (non altrimenti sostituibile per la cura della leucemia linfoblastica acuta) ed escludeva che i farmaci somministrati e il negligente monitoraggio del medico sull'assetto di coagulazione del sangue avessero influito sul decesso, da attribuirsi con elevato grado di probabilità alla comparsa improvvisa di sepsi dovuta ad infezione da stafilococco seguita da neutropenia.
La Corte territoriale escludeva, altresì che la violazione degli obblighi informativi in quanto deficit conoscitivo irrilevante rispetto all'epilogo fatale.
Le questioni sono due:
La violazione degli obblighi informativi determina il mancato coinvolgimento nella scelta terapeutica, vieppiù in presenza di un protocollo sperimentale, e una responsabilità medica omissiva? La mancata informativa lede il diritto all'autodeterminazione nella cura?
La falsificazione della documentazione sanitaria costituisce un fatto lesivo di un generico interesse alla genuinità e veridicità dei documenti, non produttivo di danno non patrimoniale? Oppure ha leso un interesse specifico a conoscere il contesto storico in cui il paziente è deceduto?
Per il Giudice di merito aveva dato risposta positiva alle prime domande. Dunque il medico è esente da responsabilità?
Niente affatto. La Cassazione cassa con rinvio:
il punto focale non è la natura sperimentale del protocollo terapeutico, ma le modalità di esecuzione dello stesso protocollo con riferimento al negligente monitoraggio dell'assetto coagulativo del sangue, l'utilizzo di farmaci alternativi, il doveroso coinvolgimento dei genitori nella scelta della sperimentazione terapeutica per offrire loro la possibilità di optare tra farmaci alternativi (peraltro la Cassazione censura la sentenza impugnata anche perché, provenendo da un giudizi di rinvio, non aveva neppure seguito le indicazioni della Cassazione);
non risulta agli atti alcun consenso informato completo ed adeguato (se non un modulo sottoscritto solo dalla madre e relativo solo alla somministrazione di un farmaco diverso); manca una valida documentazione scritta attestante un'idonea informativa per un percorso farmacologico sperimentale che era doverosa;
si è violato il diritto all'autodeterminazione dei genitori.
Così la Suprema Corte conferma i seguenti principi di diritto già espressi in passato:
la manifestazione del consenso del paziente (o dei genitori in caso di minorenne) alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del fondamentale diritto all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento negli artt. 2,13 e 32 comma 2° Cost.;
sebbene l'inadempito all'obbligo di acquisire il consenso informato sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione di distinti diritti, ossia all'autodeterminazione e alla salute), in ragione dell'unitarietà del rapporto medico-paziente (che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali alla cura e risanamento del paziente), non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite - per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico - tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del medesimo danno-conseguenza, bene essendo - invece - possibile che anche l'inadempimento della obbligazione avente a oggetto la corretta informazione sui rischi benefici della terapia venga a inserirsi tra i fattori concomitanti della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo pertanto riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente il diritto alla autodeterminazione e il diritto alla salute entrambi - quindi - suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritto siano derivate conseguenze dannose (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019 n. 28985; Cass. civ. sez. III, 25 giugno 2019, n. 16892);
in materia di responsabilità sanitaria, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, un danno cosiddetto biologico, ai fini dell'individuazione della causa immediata e diretta (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno cosiddetto biologico scaturente dall'inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile ab origine alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza (Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2020, n. 25878; Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28985);
le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'oneredi provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'idquod plerumque accidit; al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile "in re ipsa" derivante esclusivamente dall'omessa informazione.
In tema di attività medico-chirurgica i confini entro cui ci si deve muovere ai fini del risarcimento in tema di consenso informato sono i seguenti:
nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale è egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto;
nell'ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici (Cass. civ., sez. III, 7.10.2021, n. 27268).
Sicuramente la sentenza in esame evidenzia traccia le coordinate su una materia molto complessa.
(Fonte: dirittoegiustizia.it)
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