Riders: rapporto subordinato e tutela psicofisica del lavoratore

09 Settembre 2022

L'ordinanza cautelare ha imposto per l'emergenza caldo ad un piattaforma di food delivery di consegnare ai riders una borraccia d'acqua, sali minerali e crema solare in applicazione dell'art. 2087 c.c. e del d.lgs. 81/2015.

I rapporti di lavoro dei c.d. riders sono regolamentati dall'art. 2, d.lgs. n. 81/2015, che postula l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato a tutti i rapporti nei quali la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente.

Pertanto, l'applicabilità della disciplina dettata per il rapporto subordinato in favore dei riders non può che comportare l'applicazione in favore dei medesimi anche dell'articolo 2087 del codice civile, che costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti con l'adozione, fra l'altro, di misure atte a preservare, secondo le comuni tecniche di sicurezza, il lavoratore dalla sua lesione nell'ambiente.

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