Licenziamento disciplinare e disparità di trattamento

Teresa Zappia
09 Settembre 2022

Il quesito affronta la questione se possa il lavoratore, in sede di impugnazione del licenziamento disciplinare, limitarsi ad asserire che per la medesima condotta, tenuta da un diverso dipendente, è stata applicata una sanzione conservativa.

Può il lavoratore, in sede di impugnazione del licenziamento disciplinare, limitarsi ad asserire che per la medesima condotta, tenuta da un diverso dipendente, è stata applicata una sanzione conservativa?

Ai fini della sussistenza della giusta causa o del gms è generalmente irrilevante che un'analoga inadempienza commessa da un altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore, laddove l'inadempimento del lavoratore licenziato sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.

Non potrebbe, d'altronde, porsi a carico del datore l'onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe.

Tuttavia, l'identità delle situazioni diversamente valutate può privare della propria base giustificativa il provvedimento espulsivo se, nel corso del giudizio, non emergano differenze che giustificano il diverso trattamento dei lavoratori.

Ne consegue la possibilità di valorizzare l'esistenza di soluzioni differenti per casi uguali al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata.

L'eventuale disparità di trattamento, si precisa, deve emergere nel corso del giudizio attraverso l'allegazione e la prova di elementi significativi, i quali possano essere valutati dal giudice nell'apprezzamento della similarità delle situazioni trattate, irragionevolmente, in maniera differente.

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