La nozione di domicilio rilevante ai fini dell'art. 143 c.p.c. comprende anche quello «digitale»?

Vito Amendolagine
12 Settembre 2022

La quaestio juris esaminata dalla Corte d'appello barese riguarda l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata in via pregiudiziale dall'appellato per la tardività dell'impugnazione proposta avverso la pronuncia del giudice di prime cure notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Massima

L'omesso tentativo di notifica della sentenza di primo grado al domicilio digitale del difensore della parte costituita, comporta l'inidoneità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a fare decorrere il termine breve di impugnazione, in questo caso potendo il gravame essere proposto a mente dell'art. 327 c.p.c. entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa pronuncia.

Il caso

La quaestio juris esaminata dalla Corte d'appello barese riguarda l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata in via pregiudiziale dall'appellato per la tardività dell'impugnazione proposta avverso la pronuncia del giudice di prime cure notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

La questione

La quaestio juris esaminata dai giudici di merito attiene alla corretta valutazione del ricorso alla notifica a norma dell'art. 143 c.p.c., atteso che i presupposti legittimanti la stessa non sono il mero dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora od il domicilio del destinatario dell'atto, né il solo possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con l'ordinaria diligenza.

Le soluzioni giuridiche

La Corte accoglie il gravame proposto avverso la pronuncia di primo grado, rigettando l'eccezione preliminare di tardività del gravame, per essere stato del tutto omesso nella fattispecie scrutinata il tentativo di notifica presso il domicilio digitale del destinatario della notificazione.

I giudici nella motivazione precisano infatti che ai fini dell'applicazione dell'art. 143 c.p.c., non può prescindersi dal considerare una nozione dinamica di domicilio, nel senso che sia allineata con l'evoluzione della correlata disciplina normativa, essendo evidente come questa debba includere, per le notificazioni da eseguirsi ai sensi dell'art. 170 c.p.c. alla parte nel domicilio eletto presso il proprio difensore costituito, oltre a quello fisico anche il “domicilio digitale” di quest'ultimo ai sensi dell'art. 16-sexies d.l. 179/2012.

Osservazioni

La Corte d'Appello di Bari con una condivisibile decisione, rigetta l'eccezione preliminare di tardività del gravame sollevata dalla parte appellata, avendo quest'ultima invalidamente azionato il procedimento di notificazione ex art. 143 c.p.c. e per tale ragione, non potendo ritenersi superato il termine ex artt. 325 e 326 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza.

Come affermato dai giudici baresi, il mancato concreto compimento di indagini e ricerche volte ad accertare lo stato di irreperibilità del notificando rende la notificazione ex art. 143 c.p.c. inidonea al perseguimento del suo scopo e conseguentemente illegittima.

A tale approdo la Corte è pervenuta sulla scorta del fatto che l'appellato non abbia neppure tentato di notificare la sentenza presso il domicilio digitale della parte rappresentata dal proprio difensore costituito nel precedente grado di giudizio, atteso che in tema di notificazioni al difensore, a seguito dell'istituzione del cd. domicilio digitale, la suddetta notificazione andava eseguita all'indirizzo pec del medesimo difensore costituito risultante dal ReGIndE (Cass. Civ. sez. lav., 10 maggio 2021, n. 12345, da cui si evince che deve essere utilizzato quale domicilio digitale qualificato a fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa solo l'indirizzo pec censito nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 d.m. 44/2011 ovvero nel registro delle pp.aa. di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, da cui consegue che non potrebbe ritenersi idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'appello la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo pec diverso da quello inserito nel ReGIndE e comunque non risultante dai pubblici elenchi), ancorché non indicato negli atti dal difensore medesimo (Cass. Civ. sez. III, 14 dicembre 2021, n.39970).

Ciò comporta che anche la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo pec del difensore costituito risultante dal ReGIndE (Cass. Civ. sez. VI, 16 aprile 2021, n.10186).

Orbene, nella fattispecie esaminata nella sentenza in commento, il corollario che ne deriva è che ai fini della decorrenza del termine breve per proporre l'impugnazione avverso la pronuncia del giudice di prime cure, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio fisico, era possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, anche se non indicato negli atti, può comunque essere utilizzato per eseguire tale tipo di notificazione, data la concorrenza sul piano normativo delle due opzioni sopra evidenziate.

In tale senso depone l'orientamento di legittimità, laddove ha statuito che a seguito dell'introduzione del domicilio digitale la notificazione va eseguita all'indirizzo p.e.c. del difensore costituito, anche se non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché in questo caso sarebbe nulla la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37/1934, presso la Cancelleria dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede (Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2021, n.39970 cit.).

Il suddetto principio si è ritenuto che non spieghi alcuna efficacia nei casi in cui la cancelleria del giudice dinanzi a cui pende la lite, lungi dal rilevare quale riferimento per il caso di omessa elezione di domicilio nel Comune di detto giudice, rappresenti il luogo di espressa identificazione elettiva del domicilio dell'interessato (Cass. Civ. sez. trib., 5 ottobre 2016, n. 19876, ha statuito che in tema di impugnazioni, la notifica della sentenza effettuata alla parte personalmente presso il domicilio eletto in uno studio legale diverso da quello del suo procuratore non costituisce notifica ai sensi dell'art. 170 c.p.c. al procuratore costituito e quindi, non è idonea ai sensi dell'art. 282 c.p.c. a fare decorrere il termine breve per impugnare; Cass. Civ. sez. un., 30 settembre 2020, n. 20866, da cui si evince ulteriormente che la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve di impugnazione, ove la legge non disponga diversamente, va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata), dovendo escludersi che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico – in tesi, anche la cancelleria dell'ufficio giudiziario – come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass. Civ. sez. III, 29 gennaio 2020, n.1982), restando inteso che qualora vi sia stata l'indicazione della domiciliazione digitale, non circoscritta alle sole comunicazioni, la notifica, al fine di fare decorre il termine breve, deve avvenire necessariamente in tale luogo telematico (Cass. Civ. sez. VI, 1° giugno 2020, n.10355).

Conseguentemente, come si è già detto, la giurisprudenza di legittimità è giunta alla conclusione che il domicilio digitale può essere utilizzato per la notificazione degli atti del processo, anche se ciò non elide la prerogativa processuale della parte di eleggere domicilio fisico, sicché le due opzioni sul piano legale concorrono (Cass. Civ. sez. lav., 11 febbraio 2021, n.3557).

Al riguardo va soltanto precisato che l'indicazione compiuta dalla parte, che abbia anche eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. 37/1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica, ragione per cui a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello eseguita presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione (Cass. Civ. sez. VI, 1° giugno 2020, n.10355 cit.; Su tale questione v. anche App. Bari, 22 settembre 2021, in www.iusexplorer.it, secondo cui ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, anche dopo l'introduzione del domicilio digitale, resta valida la notificazione effettuata presso il domicilio fisico ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio).

Non a caso, il ricorso alla notifica ex art. 143 c.p.c. è considerata una modalità residuale di notificazione degli atti, legittima solo quando sia oggettivamente impossibile conoscere, con l'ordinaria diligenza, tutti i luoghi nei quali - de iure condito - è presumibile attendersi che possa reperirsi il notificando.

Tale conclusione è del resto inevitabile, laddove si consideri che generalmente è possibile individuare il domicilio digitale di un avvocato con l'uso della comune diligenza, tramite la mera consultazione di registri pubblici eccezione fatta per i soli casi di impossibilità di procedere alla notifica a mezzo di posta elettronica certificata per una causa imputabile esclusivamente al destinatario della notificazione.

E' allora evidente come ammettere la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. anche quando non ricorra una situazione di oggettiva irreperibilità del notificando, significa da un lato negare che il mancato concreto compimento delle indagini e delle ricerche volte ad accertare lo stato di irreperibilità del notificando renda la notificazione eseguita con il rito dell'irreperibilità inidonea al perseguimento del suo scopo e conseguentemente illegittima, e dall'altro, contraddire l'evoluzione giurisprudenziale ormai formatasi in tema di notificazione, in ordine alla crescente rilevanza che si va riconoscendo al domicilio digitale, peraltro non solo in un'ambito ristretto a quello esclusivamente professionale.

In sintesi, deve allora convenirsi con l'assunto statuito dai giudici del gravame secondo cui, poiché i presupposti legittimanti la notifica a norma dell'art. 143 c.p.c. non sono il mero dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora od il domicilio del destinatario dell'atto, né il solo possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con l'ordinaria diligenza, è evidente che tali ricerche non possano dirsi adeguate, laddove sia stato del tutto omesso il tentativo di notifica presso il domicilio digitale, perché ciò impedirebbe al notificante di dimostrare di avere conformato la propria condotta ai doveri di diligenza e buona fede per vincere l'ignoranza circa l'individuazione dell'effettivo domicilio digitale del notificando.

Riferimenti
  • Barale, La notifica via PEC al procuratore o alla parte presso il procuratore è idonea a far decorrere il termine breve? 27 settembre 2021, in www.ilprocessotelematico.it;
  • Nardelli, Il termine breve di impugnazione e le notifiche presso il domicilio digitale, 24 maggio 2021, in www.ilprocessotelematico.it;
  • D'Aprile, Sulla preferenza della notifica al cd. “domicilio digitale” del difensore, 24 marzo 2021, in www.ilprocessotelematico.it;
  • Nardelli, La decorrenza del termine breve di impugnazione, 16 dicembre 2020, in www.ilprocessotelematico.it;