La detrazione per i canoni di locazione relativi all'abitazione principale

Maurizio Tarantino
12 Settembre 2022

La presente scheda tecnica richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti nella materia locatizia non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti.
Aspetti generali

La locazione costituisce il contratto con il quale una parte (detta locatore) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) l'utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo (il “canone”). La disciplina delle locazioni ad uso abitativo è dettata principalmente dalla l. n. 431/1998 che ha abolito il regime vincolistico in precedenza previsto dalla l. n. 392/1978 conosciuta come legge dell'equo canone, che obbligava ad affittare gli immobili ad un canone prestabilito.

Premesso ciò, l'art. 16 del d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) stabilisce il riconoscimento di una detrazione per contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La detrazione fiscale ha caratteristiche e importi differenti a seconda delle caratteristiche del contratto di locazione stipulato: a canone libero o concordato e in base alle caratteristiche dell'immobile.

In evidenza

L'art. 16, comma 1-quinquies, del T.U.I.R. specifica che l'abitazione principale è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo.

In particolare, la detrazione riguarda i contratti:

a) a canone libero;

b) a canone convenzionale;

c) stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;

d) stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.

La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

In evidenza

Cumulabilità

Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Se nel corso dell'anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni, ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365 (Circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 7.1).

Detrazione superiore

Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita nell'ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.I.R., è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta (d.m. 11 febbraio 2008).

Oltre a ciò, in base a quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate:

- in caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest'ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d'imposta per l'intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal citato decreto ministeriale del 2008 (Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.4);

- l'incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 1, 1-bis e 1-ter dell'art. 16 del T.U.I.R. (Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 10.1);

- la detrazione è compatibile con la deduzione di cui all'art. 10, comma 3-bis), del T.U.I.R. per l'abitazione principale (Circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 7.1);

- la detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 10.2) e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall'effettivo carico del canone.

Come evidenziato nelle istruzioni Modello di dichiarazione 730/2022 (anno di imposta 2021) dell'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire delle suddette detrazioni è necessario compilare il Rigo E71:

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

DICHIARAZIONE 730

  • RIGO E71
  • CODICE 1 (colonna 1)

  • 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

  • 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

  • nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Documentazione da controllare e conservare

  • Contratto di locazione registrato

  • Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale

Infine, come riportato dalla Guida del Fisco, la detrazione:

- può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della l. 9 dicembre 1998, n. 431, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi (Risoluzione 16 maggio 2008, n. 200/E);

- è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito).

Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale

Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all'ubicazione.

In argomento, si osserva che Il 15 marzo 2017 è entrato in vigore il decreto 16 gennaio 2017 del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, sostituendo il precedente decreto del 2002, ha specificato le linee guida cui dovranno attenersi le associazioni dei proprietari e degli inquilini nel definire i nuovi accordi locali. In particolare, l'art. 1, comma 8, del citato decreto stabilisce che le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. La norma in argomento prevede, dunque, che:

- per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti”, l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale, esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali;

- per i contratti a canone concordato “non assistiti”, pertanto, l'acquisizione dell'attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle detrazioni;

- l'attestazione non risulta, invece, necessaria, ai medesimi fini, per i contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del citato decreto 16 gennaio 2017 ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal predetto decreto (art. 7 del d.m. 16 gennaio 2017) (Risoluzione 20 aprile 2018, n. 31/E).

Premesso ciò, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della l. n. 431/1998 (c.d. contratti convenzionali), spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale.

In evidenza

Enti pubblici e contraenti privati

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (Circolare 12 maggio 2000, n. 95, risposta 6.1.2; Circolare 14 giugno 2001, n. 55/E, risposta 2.3.2; e Circolare 7 giugno 2002, n. 48/E, risposta 1.6).

Detrazione cointestatari

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale (Circolare 29 dicembre 1999, n. 247, risposta 1.2).

Come evidenziato nelle istruzioni Modello di dichiarazione 730/2022 (anno di imposta 2021) dell'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire delle suddette detrazioni è necessario compilare il Rigo E71:

Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale

DICHIARAZIONE 730

  • RIGO E71
  • CODICE 2 (colonna 1)

  • 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

  • 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro;

  • nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Documentazione da controllare e conservare

  • Contratto di locazione registrato

  • Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale
Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale

Ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della l. n. 431/1998, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali la medesima è stata adibita ad abitazione principale. Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d'imposta per il quale si chiede di fruire dell'agevolazione. Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d'imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi.

In evidenza

Durata della detrazione

La detrazione compete per i primi tre anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.1). Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2019 la detrazione può essere fruita anche per il 2020 e il 2021.

Requisiti parziali

Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d'imposta. Così, ad esempio, se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2017, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d'imposta (Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.2).

Inoltre, per l'agevolazione in commento, occorre anche considerare che:

- per usufruire della detrazione è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge;

- la detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale;

- nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest'ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.3).

Come evidenziato nelle istruzioni Modello di dichiarazione 730/2022 (anno di imposta 2021) dell'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire delle suddette detrazioni è necessario compilare il Rigo E71:

Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale

DICHIARAZIONE 730

  • RIGO E71
  • CODICE 3 (colonna 1)

  • 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

  • La detrazione spetta solo se il reddito complessivo non è superiore a euro 15.493,71

  • nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Documentazione da controllare e conservare

  • Contratto di locazione registrato

  • Autocertificazione nella quale il giovane attesta che l'immobile è utilizzato come abitazione principale e che la stessa è diversa da quella dei genitori o di coloro cui è affidato

Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi spetta, a determinate condizioni, una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale.

Destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, risposta 6.2). Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto. Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore

dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione, che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Circolare 18 giugno 2001, n. 58/E, risposta 3.1).

In evidenza

Durata della detrazione

La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza (Circolare 18 giugno 2001, n. 58/E, risposta 3.1). Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2019, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2019, 2020 e 2021.

Condizione della detrazione

Elemento caratterizzante la detrazione è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione.

Regione diversa e distanza 100 km

Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri e, comunque, deve essere situato in una diversa regione. I due requisiti (distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due comuni e ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza) devono essere rispettati contestualmente.

Oltre a ciò, come sottolineato dal Fisco:

- in caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti (qualifica di lavoratori dipendenti e distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (Circolare 10 giugno 2004, n. 24/E, risposta 6);

- nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all'estero per motivi di lavoro, in relazione all'annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Diversamente, in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra le detrazioni che possono essere scomputate dall'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall'art. 16 del T.U.I.R.

Come evidenziato nelle istruzioni Modello di dichiarazione 730/2022 (anno di imposta 2021) dell'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire delle suddette detrazioni è necessario compilare il Rigo E72:

Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

DICHIARAZIONE 730

  • RIGO E72

  • euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;

  • euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Documentazione da controllare e conservare

  • Contratto di locazione registrato

  • Contratto di lavoro dipendente, ovvero CU/2021 attestante la qualifica di lavoratore dipendente

  • Autocertificazione nella quale si attesti la residenza, che l'immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione
Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede

Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell'università. La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti:

- agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (nota DGOSV 13 giugno 2016, prot. n. 6578). Devono, pertanto, intendersi superati i chiarimenti forniti con la circolare del 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 2.2, che collocava i corsi degli I.T.S. nel segmento della formazione terziaria non universitaria;

- ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, risposta 5.3);

- la detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post laurea, quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero.

Inoltre, sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:

- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della l. n. 431/1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti;

- i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

In evidenza

Distanza chilometrica

Occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei predetti collegamenti risulti pari o superiore alla distanza chilometrica richiesta ai fini dell'agevolazione (100 km) (Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 8.4).

Corso di laurea presso un'università ubicata all'estero

L'Università deve essere ubicata in uno degli Stati dell'Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. Hanno diritto alla detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, anche gli studenti partecipanti a progetti Erasmus, atteso che i predetti studenti, pur restando iscritti alle università italiane di appartenenza, possono essere considerati come studenti “fuori sede” per il periodo di durata del progetto (Parere MIUR 10 febbraio 2021, prot. n. 196).

Oltre a quanto esposto, occorre sottolineare che:

  • il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del “subcontratto” in quanto non contemplato tra gli schemi contrattuali indicati nell'art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del T.U.I.R. In assenza di tale previsione, poiché la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione (Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, risposta 4.3);
  • la detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l'imposta lorda non può essere recuperata;
  • dall'anno d'imposta 2020, la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

Come evidenziato nelle istruzioni Modello di dichiarazione 730/2022 (anno di imposta 2021) dell'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire delle suddette detrazioni è necessario compilare il Rigo E/8 E/10:

Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede

DICHIARAZIONE 730

  • RIGO E/8 E/10
  • CODICE 18

  • Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento per un importo non superiore a euro 2.633;

Reddito complessivo

  • Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Limiti della detrazione

  • La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione.
  • Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti. Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall'istituto.
  • Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest'ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633,00.
  • Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, del T.U.I.R., la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti.
  • Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione, ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633 (Circolare 13 maggio 2011 n. 20/E, risposta n. 5.10).

Documentazione da controllare e conservare

  • Copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della l. n. 431/1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento.
  • Quietanze di pagamento che indichino anche l'utilizzo del sistema di pagamento tracciabile
  • In alternativa: ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
  • Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che sono rispettati i requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione.

Normativa

artt. 2, 4, 5 l. n. 431/1998

art 15, comma 1, lett. i-sexies) d.P.R. n. 917/1986

art. 16 d.P.R. n. 917/1986

Circolare 7 luglio 2022, n. 24/E

Circolare 21 maggio 2014, n. 11/E

Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E

Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E

Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E

Circolare 10 giugno 2004, n. 24/E

Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E

Circolare 7 giugno 2002, n. 48/E

Circolare 14 giugno 2001, n. 55/E

Circolare 18 giugno 2001, n. 58/E

Circolare 12 maggio 2000, n. 95

Circolare 29 dicembre 1999, n. 247

Risoluzione 16 maggio 2008, n. 200/E

Risoluzione 20 aprile 2018, n. 31/E

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