La detrazione per i canoni di locazione relativi all'abitazione principale
12 Settembre 2022
Aspetti generali
La locazione costituisce il contratto con il quale una parte (detta locatore) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) l'utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo (il “canone”). La disciplina delle locazioni ad uso abitativo è dettata principalmente dalla l. n. 431/1998 che ha abolito il regime vincolistico in precedenza previsto dalla l. n. 392/1978 conosciuta come legge dell'equo canone, che obbligava ad affittare gli immobili ad un canone prestabilito. Premesso ciò, l'art. 16 del d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) stabilisce il riconoscimento di una detrazione per contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La detrazione fiscale ha caratteristiche e importi differenti a seconda delle caratteristiche del contratto di locazione stipulato: a canone libero o concordato e in base alle caratteristiche dell'immobile.
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all'ammontare del reddito complessivo. In particolare, la detrazione riguarda i contratti: a) a canone libero; b) a canone convenzionale; c) stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni; d) stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro. La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.
Oltre a ciò, in base a quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate: - in caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest'ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d'imposta per l'intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal citato decreto ministeriale del 2008 (Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.4); - l'incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 1, 1-bis e 1-ter dell'art. 16 del T.U.I.R. (Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 10.1); - la detrazione è compatibile con la deduzione di cui all'art. 10, comma 3-bis), del T.U.I.R. per l'abitazione principale (Circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 7.1); - la detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 10.2) e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall'effettivo carico del canone.
Come evidenziato nelle istruzioni Modello di dichiarazione 730/2022 (anno di imposta 2021) dell'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire delle suddette detrazioni è necessario compilare il Rigo E71:
Infine, come riportato dalla Guida del Fisco, la detrazione: - può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della l. 9 dicembre 1998, n. 431, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi (Risoluzione 16 maggio 2008, n. 200/E); - è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito). Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale
Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all'ubicazione. In argomento, si osserva che Il 15 marzo 2017 è entrato in vigore il decreto 16 gennaio 2017 del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, sostituendo il precedente decreto del 2002, ha specificato le linee guida cui dovranno attenersi le associazioni dei proprietari e degli inquilini nel definire i nuovi accordi locali. In particolare, l'art. 1, comma 8, del citato decreto stabilisce che le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. La norma in argomento prevede, dunque, che: - per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti”, l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale, esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali; - per i contratti a canone concordato “non assistiti”, pertanto, l'acquisizione dell'attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle detrazioni; - l'attestazione non risulta, invece, necessaria, ai medesimi fini, per i contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del citato decreto 16 gennaio 2017 ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal predetto decreto (art. 7 del d.m. 16 gennaio 2017) (Risoluzione 20 aprile 2018, n. 31/E). Premesso ciò, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della l. n. 431/1998 (c.d. contratti convenzionali), spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale.
Come evidenziato nelle istruzioni Modello di dichiarazione 730/2022 (anno di imposta 2021) dell'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire delle suddette detrazioni è necessario compilare il Rigo E71:
Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale
Ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della l. n. 431/1998, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali la medesima è stata adibita ad abitazione principale. Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d'imposta per il quale si chiede di fruire dell'agevolazione. Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d'imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi.
Inoltre, per l'agevolazione in commento, occorre anche considerare che: - per usufruire della detrazione è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge; - la detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale; - nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest'ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E, risposta 9.3). Come evidenziato nelle istruzioni Modello di dichiarazione 730/2022 (anno di imposta 2021) dell'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire delle suddette detrazioni è necessario compilare il Rigo E71:
Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi spetta, a determinate condizioni, una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale. Destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, risposta 6.2). Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto. Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione, che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Circolare 18 giugno 2001, n. 58/E, risposta 3.1).
Oltre a ciò, come sottolineato dal Fisco: - in caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti (qualifica di lavoratori dipendenti e distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (Circolare 10 giugno 2004, n. 24/E, risposta 6); - nel caso in cui, in corso di anno, il contribuente trasferisca la propria residenza all'estero per motivi di lavoro, in relazione all'annualità in cui è fiscalmente residente in Italia, lo stesso può accedere alla detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro. Diversamente, in relazione alle annualità successive potenzialmente agevolabili, qualora non risulti più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare di tale detrazione, atteso che tra le detrazioni che possono essere scomputate dall'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti non rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall'art. 16 del T.U.I.R. Come evidenziato nelle istruzioni Modello di dichiarazione 730/2022 (anno di imposta 2021) dell'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire delle suddette detrazioni è necessario compilare il Rigo E72:
Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede
Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell'università. La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti: - agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (nota DGOSV 13 giugno 2016, prot. n. 6578). Devono, pertanto, intendersi superati i chiarimenti forniti con la circolare del 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 2.2, che collocava i corsi degli I.T.S. nel segmento della formazione terziaria non universitaria; - ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, risposta 5.3); - la detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post laurea, quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero. Inoltre, sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di: - contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della l. n. 431/1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti; - i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Oltre a quanto esposto, occorre sottolineare che:
Come evidenziato nelle istruzioni Modello di dichiarazione 730/2022 (anno di imposta 2021) dell'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire delle suddette detrazioni è necessario compilare il Rigo E/8 E/10:
Normativa
artt. 2, 4, 5 l. n. 431/1998 art 15, comma 1, lett. i-sexies) d.P.R. n. 917/1986 art. 16 d.P.R. n. 917/1986 Circolare 7 luglio 2022, n. 24/E Circolare 21 maggio 2014, n. 11/E Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E Circolare 13 maggio 2011, n. 20/E Circolare 4 aprile 2008, n. 34/E Circolare 10 giugno 2004, n. 24/E Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E Circolare 7 giugno 2002, n. 48/E Circolare 14 giugno 2001, n. 55/E Circolare 18 giugno 2001, n. 58/E Circolare 12 maggio 2000, n. 95 Circolare 29 dicembre 1999, n. 247 Risoluzione 16 maggio 2008, n. 200/E Risoluzione 20 aprile 2018, n. 31/E |