La risoluzione anticipata del contratto di leasing

Redazione scientifica
09 Settembre 2022

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di uno Studio legale che aveva ottenuto la concessione in locazione finanziaria di un bene immobile da utilizzare per la propria attività professionale.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 25825/2022 ha rigettato il ricorso di uno Studio legale associato nei confronti di una società di leasing.

Nel 2008 la società aveva concesso in locazione finanziaria allo Studio legale un bene immobile, da utilizzare per l'attività professionale, con scadenza nel 2026.

Tuttavia, lo Studio legale aveva proposto, nel corso del rapporto, il riscatto anticipato e pertanto la risoluzione del leasing, cui la società aveva aderito, con specifiche condizioni finanziarie.

Lo Studio legale aveva però contestato i conteggi, proponendo altre condizioni di riscatto, ma questa comunicazione non aveva avuto riscontro da parte della società di leasing e pertanto il ricorrente aveva citato in giudizio la suddetta società.

Nelle more del giudizio, tuttavia, le parti avevano stipulato l'atto di vendita dell'immobile oggetto del leasing e il Tribunale di Milano aveva preso atto dell'intervenuto contratto, rigettando la domanda dello Studio legale.

Stessa sorte anche nel giudizio di secondo grado e avverso questa sentenza il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi di doglianza.

I motivi sono infondati e il ricorso rigettato.

Sostiene il Collegio che una volta accertato che l'atto di vendita dell'immobile non era di risoluzione anticipata del leasing e dunque di anticipato riscatto del bene, ma un autonomo contratto traslativo, correttamente entrambe le Corti di merito avevano ritenuto che poteva la società rideterminare il corrispettivo dell'immobile, senza essere vincolata ai parametri già pattuiti con il leasing.

Infatti, essendo stata accertata dall'acquirente la suddetta rideterminazione, non poteva ritenere indebite delle somme corrisposte in più rispetto a quanto previsto nel leasing o in una ipotetica sua anticipata risoluzione.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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