Consecuzione tra procedure concorsuali e decorrenza del “periodo sospetto” per l'esercizio dell'azione revocatoria

Daniele Fico
14 Settembre 2022

La Suprema Corte, con l'ordinanza in commento, ritorna sulla questione inerente alla consecuzione tra procedure concorsuali (nella fattispecie fallimento successivo a concordato preventivo) al fine della decorrenza del periodo sospetto per l'azione revocatoria.
Massima

In tema di azioni revocatorie fallimentari, in caso di consecuzione tra procedure concorsuali il computo a ritroso del periodo sospetto decorre dalla prima di esse. In particolare, in presenza di successione tra concordato preventivo e fallimento, il dies a quo per le azioni revocatorie decorre dalla data di pubblicazione della relativa domanda, a seguito della introduzione del concordato con riserva.

Il caso

La questione nasce a seguito del ricorso per cassazione presentato da un professionista avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la decisione dei giudici di primo grado partenopei che aveva accolto l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., dichiarando l'inefficacia dei pagamenti effettuati in suo favore dalla società in bonis a titolo di compenso per l'attività di consulenza svolta per il deposito della domanda di concordato preventivo, cui aveva fatto seguito l'apertura della procedura e la successiva revoca con contestuale dichiarazione di fallimento di tale società.

In particolare, il ricorrente censura la decisione della Corte d'Appello di Napoli nella parte in cui ha applicato il principio giurisprudenziale di retrodatazione del periodo sospetto in presenza di consecuzione tra procedure concorsuali, ritenendo che, a prescindere dalla differenza dei presupposti della procedura fallimentare (insolvenza) e concordato preventivo (crisi), nel caso di specie è fuori dubbio, a suo parere, che il ricorso alla procedura concordataria da parte della società poi fallita avvenne al fine di porre rimedio allo stato d'insolvenza in cui versava la medesima.

La Corte di cassazione ha considerato il motivo inammissibile, nella parte in cui contesta l'accertamento indiziario dello stato d'insolvenza al momento della domanda di concordato, in quanto concernente la valutazione delle risultanze istruttorie di competenza dei giudici di merito, ed infondato relativamente al vizio di violazione di legge, alla luce del proprio consolidato orientamento in tema di azioni revocatorie fallimentari, secondo cui, in presenza di consecuzione tra procedure concorsuali il computo a ritroso del periodo sospetto decorre dalla prime di esse.

La questione giuridica e la soluzione

L'ordinanza che qui si commenta ritorna sulla questione inerente alla consecuzione tra procedure concorsuali (nella fattispecie fallimento successivo a concordato preventivo) al fine della decorrenza del periodo sospetto per l'azione revocatoria.

Come noto, in tema di consecutio tra procedure, l'art. 69-bis, comma 2, l. fall., stabilisce che nell'ipotesi in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, commi 1 e 2 e 69 l. fall. decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Al riguardo, la S.C. ha osservato come il principio della consecuzione abbia trovato un'applicazione generalizzata, non soltanto rispetto a procedure minori cui faccia seguito il fallimento, ma anche relativamente all'amministrazione straordinaria (Cass. 22 maggio 2019, n. 13838, in ilcaso.it), nonché in presenza di successione tra procedure minori (v. Cass. 8 aprile 2013, n. 8534, in ilcaso.it, concernente il caso di successione fra amministrazione controllata e concordato preventivo), ivi compreso il susseguirsi tra accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. e concordato preventivo (Cass. 10 aprile 2019, n. 10106, in ilcaso.it).

Con specifico riferimento al sopra citato art. 69-bis, comma 2, l. fall. (introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 33, comma 1, D.L. 22 giugno 2021, n. 83, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), i giudici di legittimità, dopo aver affermato che lo stesso rappresenta la “codificazione di un preesistente principio di matrice giurisprudenziale” (Cass. 30 giugno 2020, n. 13216), espressamente declinato per il caso di consecuzione tra una o più procedure minori e un fallimento (Cass. 11 giugno 2019, n. 15724, in ilcaso.it), evidenziano la portata innovativa della norma che risiede nella fissazione del dies a quo per le azioni revocatorie non più nella data di ammissione al concordato preventivo, ma nella data di pubblicazione della relativa domanda, a seguito della introduzione del concordato c.d. “con riserva” (Cass. 29 marzo 2019, n. 8970).

Osservazioni

Tra le questioni maggiormente dibattute in presenza di consecuzione tra procedure concorsuali, va senza dubbio menzionata quella concernente l'individuazione del c.d. “periodo sospetto” per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare. A questo fine, giova richiamare l'art. 69-bis, comma 2, l. fall. - con la cui introduzione il legislatore ha consacrato normativamente la teoria della consecutio (l'espressione è di F. Lamanna, La limitata ultrattività della prededuzione secondo il decreto “Destinazione Italia” nella consecutio tra il preconcordato e le altre procedure concorsuali, in questo portale, 25 marzo 2014) - secondo cui, se un fallimento è preceduto da un concordato preventivo, il periodo sospetto previsto dagli artt. 64-69 l. fall. decorre dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

In considerazione di tale premessa si è desunta la possibilità di far retroagire la revocatoria anche in presenza di consecuzione tra preconcordato e successivo fallimento (preceduto o meno a sua volta da un concordato preventivo vero e proprio). In tale ottica, è stato evidenziato che il secondo comma del suddetto art. 69-bis si pone come norma di chiusura rispetto all'istituto del concordato in bianco di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., nel senso che una volta introdotta la possibilità di una dissociazione tra la domanda e la proposta di concordato preventivo la tutela degli interessi dei creditori verrebbe ad essere irrimediabilmente elusa ove si negasse il principio della consecuzione a decorrere dalla pubblicazione del ricorso(così G.B. Nardecchia, Sub art. 69-bis, in Codice commentato del fallimento, Milano, 2013, 805).

Sul tema, i giudici di legittimità hanno osservato che la consecutio “è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa”, sia essa di crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado dello stesso fenomeno, sulla base del quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e unità concettuale (Cass. 13 aprile 2016, n. 7324, in ilquotidianogiuridico.it), anche se non di rigorosa continuità cronologica (Cass. 11 giugno 2019, n. 15724, in ilcaso.it), a condizione che lo iato temporale non sia irragionevole (Cass. 16 aprile 2018, n. 9290, in ilcaso.it), in una logica unitaria che permette di saldare i presidi di tutela insorti con la prima procedura a beneficio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda (Cass. 13 settembre 2021, n. 24632; Cass. 25 novembre 2019, n. 30694).

In termini più generali, pertanto, la continuità tra la procedura di concordato preventivo e quella fallimentare rende configurabile una sola “super-procedura unitaria” i cui effetti decorrono con il deposito della domanda di concordato.

Per Cass. 6 settembre 2021, n. 24056 "la dichiarazione di fallimento seguita alla procedura di concordato preventivo attua non un fenomeno di semplice successione cronologica, ma di “consecuzione di procedimenti”, i quali, pur distinti sotto il profilo formale, sul piano funzionale finiscono per essere strettamente collegati, nel fine del rispetto della regola della par condicio creditorum, avendo le due procedure a presupposto un analogo fenomeno economico.

La consecutività tra le procedure concorsuali, osserva la S.C., comporta quindi che le stesse siano “originate da un medesimo unico presupposto, costituito dallo stato d'insolvenza” e “si sostanzia nella considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui è succeduta quella di fallimento, con retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto per la revocatoria fallimentare”, non recedendo l'unitarietà nel caso in cui sussista “uno iato temporale nella successione dei procedimenti, essendo infine manifestazione di un'unica crisi d'impresa” (per Cass. 13 settembre 2021, n. 24632, cit., qualora si susseguano più procedure concorsuali, il periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla data di ammissione della prima di esse).

In tale contesto, l'aspetto principale è quello di capire in concreto se la dichiarazione di fallimento sia causalmente e direttamente ricollegabile a quella medesima crisi economica che aveva determinato l'apertura (o anche solo il deposito della relativa domanda) del concordato preventivo.

Al riguardo, è necessario verificare la durata del lasso temporale che si frappone tra la chiusura anticipata del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento: quanto più questo lasso è ampio, tanto più difficile sarà desumere l'esistenza dell'identità della crisi. Per i giudici di legittimità se è vero che il mero lasso temporale tra il termine di una procedura e l'inizio di quella successiva, di per sé, non esclude il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali; è altrettanto vero che quest'estensione temporale non è senza confini o limiti.

In altre parole, lo stesso lasso di tempo trascorso si manifesta elemento che non può essere trascurato, ma che, al contrario, deve essere apprezzato in relazione alla dimensione che in concreto è venuto ad assumere. In tale ottica, non può ravvisarsi il fenomeno della consecuzione qualora tra procedure concorsuali intercorra un intervallo di dimensione temporale tale da far ritenere, alla luce di un giudizio di ragionevolezza, che la situazione di crisi che dà luogo alla seconda procedura non sia sovrapponibile a quella precedente (Cass. 16 aprile 2018, n. 9290, cit., che ha negato la sussistenza di continuità tra le due procedure in presenza di uno iato temporale di quasi un anno; otto mesi secondo Cass. 19 aprile 2010, n. 9289, in Fall., 2010, 647).

Tale principio, a parere delle Sezioni Unite della Cass. 31 dicembre 2021, n. 42093 (in dirittodellacrisi.it), integra una "nozione organizzativa della consecuzione tra procedure”; così, la retrodatazione dei termini di cui all'art. 67 l. fall. trova applicazione anche ove la prima sia un'amministrazione controllata e l'ultima una procedura il cui presupposto oggettivo sia costituito dallo stato d'insolvenza, dal momento che la continuità non si risolve, in questi casi, in un semplice dato temporale, ma si configura come fattispecie di effettiva consecuzione per effetto del negativo sviluppo della condizione di temporanea difficoltà denunciata dal soggetto che chiede il beneficio dell'amministrazione controllata, laddove si riveli erronea la prognosi di risanamento alla base della stessa; sempre che l'intervallo temporale non sia tale da costituire "esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure" (Cass. 16 aprile 2018, n. 6290, cit.).

Per questa ragione, il principio della consecuzione ha trovato un'applicazione generalizzata, non soltanto rispetto a procedure minori cui faccia seguito il fallimento, ma anche in relazione all'amministrazione straordinaria (Cass. 13 settembre 2021, n. 24632, cit.; Cass. 22 maggio 2019, n. 13838, cit.), con riferimento alla successione tra amministrazione controllata e concordato preventivo (Cass. 8 aprile 2013, n. 8534, cit.), ivi compreso il susseguirsi tra accordi di ristrutturazione e concordato preventivo (Cass. 10 aprile 2019, n. 10106, cit.).

Conclusioni

Con l'ordinanza esaminata, la Corte di Cassazione ribadisce il proprio consolidato orientamento in tema di azione revocatoria in presenza di consecuzione tra procedure concorsuali, evidenziando che in tale circostanza il computo a ritroso del periodo sospetto decorre dalla prima di esse e che la retrodatazione dei termini di cui all'art. 67 l. fall. trova applicazione, non soltanto nel caso di successione tra concordato preventivo e fallimento, ma anche in riferimento all'amministrazione straordinaria, nonché alla consecuzione tra procedure concorsuali minori, ivi compresa la successione tra l'accordo di ristrutturazione ed il concordato preventivo.

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