Ricongiunzione della contribuzione per riscatto della laurea utilizzato da inoccupato
14 Settembre 2022
La fattispecie
Il tribunale, nella decisione in commento, è stato chiamato a verificare se era possibile utilizzare l'istituto della ricongiunzione con riguardo alla contribuzione accreditata presso l'Inps a seguito di riscatto del periodo di laurea da parte di un soggetto non iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che non abbia iniziato l'attività lavorativa.
Dalla lettura della sentenza si evince che:
a) la ricorrente aveva fruito della possibilità di esercitare il diritto al riscatto del periodo di laurea in favore di inoccupati e aveva regolarmente pagato la somma richiesta dall'Inps;
b) la ricorrente, una volta fruito di tale beneficio, aveva intrapreso un'attività lavorativa e si era iscritta alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli ingegneri e architetti – INARCASSA;
c) la ricorrente aveva chiesto la ricongiunzione della contribuzione accreditata per riscatto della laurea presso la posizione previdenziale in essere presso Inarcassa;
d) l'Inps aveva rigettato la richiesta, ritenendo che il trasferimento di tale tipo di contribuzione non era riconosciuto dal legislatore, con riguardo agli enti previdenziali privatizzati.
Il giudice monocratico, disattendendo la ricostruzione fatta dall'Inps, ha invece ritenuto che il richiesto trasferimento della contribuzione fosse possibile, in considerazione della genericità del disposto legislativo, che aveva disciplinato tale tipo di riscatto, ed escludendo che l'espressione “gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto” possa essere riferibile unicamente alle forme pubbliche obbligatorie di previdenza, poiché anche le Casse professionali, fra le quali si annovera Inarcassa, hanno natura obbligatoria e la funzione di gestire la previdenza dei liberi professionisti al posto dell'Inps. Il riscatto del periodo di laurea e il trasferimento di tale tipo di contribuzione
Il riscatto nel sistema di previdenza obbligatoria, come costantemente insegnato dalla giurisprudenza, si configura come estensione retroattiva della posizione assicurativa del lavoratore; estensione conseguente all'esercizio da parte di questi di una facoltà riconosciutagli dalla legge, in relazione a determinate situazioni verificatesi anteriormente all'instaurazione del rapporto assicurativo e condizionata al versamento da parte dello stesso lavoratore di una contribuzione la cui entità, volta a volta stabilito dalla legge, è commisurata al periodo cui l'estensione stessa si riferisce (Cass. 1° agosto 1990, n. 7692, in Foro it., 1991, I, c. 1172).
Con riguardo specifico alla legislazione introdotta con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sempre la Corte di cassazione ha osservato che tale disciplina è finalizzata a supplire alla mancanza di copertura contributiva per periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studi universitari e riconosce all'assicurato la facoltà di completare la fattispecie costitutiva del diritto alla prestazione pensionistica mediante una implementazione della propria contribuzione (in questi termini Cass. ord. 22 dicembre 2021, n. 41274).
In questa linea interpretativa si pone una precedente decisione sempre del giudice della nomofilachia ove si afferma che l'istituto del riscatto del corso legale di laurea ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con pregiudizio dell'anzianità assicurativa e contributiva; ne consegue che il riscatto non è consentito nei casi in cui, ove anche l'interessato avesse svolto attività lavorativa, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi e avvalersi così del relativo periodo ai fini del futuro trattamento pensionistico, per inesistenza della tutela previdenziale (Cass. ord. 24 giugno 2019, n. 16828).
A sua volta, la ricongiunzione è un istituto diretto ad agevolare l'utilizzazione integrale della contribuzione versata (oppure accreditata o dovuta e non prescritta) e, in genere, delle posizioni previdenziali diverse – in dipendenza dei lavori, parimenti diversi, svolti nel corso della vita – ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico, con trasferimento della contribuzione presso la gestione destinata a erogare la pensione in base al proprio regime (in questi termini Cass. 20 aprile2002, n. 5767 e 10 maggio 2002, n. 6772).
La evidenziata funzione dei due istituti è puntualmente colta sempre dalla Corte di cassazione con riferimento al versante processuale laddove afferma che il riscatto, con il quale si consente di far confluire nella posizione assicurativa contributi aggiuntivi per periodi non lavorati, e la ricongiunzione, che concreta un meccanismo di trasferimento di contributi già accreditati presso altre gestioni previdenziali, con oneri a carico dell'assicurato, sono istituti distinti, sicché proposta domanda per l'accertamento del diritto al riscatto di annualità richieste per il raggiungimento del requisito assicurativo, l'allegazione di specifici elementi costitutivi della fattispecie della ricongiunzione delinea, inammissibilmente, una "causa petendi" diversa e nuova rispetto a quella formulata nell'atto introduttivo del giudizio (Cass. 27 giugno 2006, n. 14802. In generale per gli istituti legislativi di valorizzazione della contribuzione previdenziale obbligatoria appostata presso gestioni o enti previdenziali diversi, si v. C. D'Aloisio, Ricomposizione della posizione assicurativa. Differenze ‘apparenti' fra totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi, in RGL, 2019, III, p. 538 e ss.). Con riguardo al riscatto del periodo di laurea, la disciplina legislativa dettata dall'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, si è arricchita nel tempo di due ulteriori ipotesi, ampliative si deve ritenere dell'ambito di applicazione dell'istituto, contenute rispettivamente nel comma 5-bis e nel comma 5-quater.
La fattispecie disciplinata nel comma 5-bis è quella utilizzata nella decisione in commento e prevede che la facoltà di riscatto, limitatamente ai periodi da valutare con il sistema contributivo, possa essere esercitata anche da soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.
La fattispecie disciplinata nell'ultimo comma dell'articolo riconosce, al pari della precedente, la facoltà di riscatto dei periodi da valutare con il sistema contributivo riguarda i lavoratori ed è coeva all'introduzione in via sperimentale e per il triennio 2019-2021 della facoltà di riscatto di periodi antecedenti all'entrata in vigore del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv., con modif., dalla l. 28 marzo 2019, n. 26 (si rinvia in ogni caso alla lettura dell'art. 20, primo comma, d.l. ult. cit.).
La facoltà di riscatto riconosciuta dal comma 5-bis, una volta presentata la domanda dall'interessato all'Inps, prefigura un modello procedimentale che prevede:
a) il versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo fissato dall'art. 1.3 della l. n. 233/1990 (ovverosia la cd. contribuzione fissa dovuta dai lavoratori autonomi);
b) l'appostamento della contribuzione, una volta versata, “in apposita evidenza contabile”;
c) la possibilità, sempre su domanda dell'interessato, che le somme versate a tale titolo e le somme maturate su queste a titolo di rivalutazione secondo le regole del sistema contributivo siano trasferite presso la gestione previdenziale nella quale il richiedente sia o sia stato iscritto.
Il modello così delineato evidenzia che il legislatore da un verso non ha previsto, con il versamento del riscatto, la creazione in favore del richiedente-inoccupato di un rapporto previdenziale presso nessuna delle gestioni previdenziali che garantiscono la previdenza obbligatoria ai lavoratori e da altro verso non ha utilizzato il termine ricongiunzione, che concretizza nell'ordinamento previdenziale obbligatorio il trasferimento di una contribuzione da un soggetto a un altro, ma ha adoperato la parola “trasferimento”.
La prima constatazione, ovverosia il mancato accreditamento della contribuzione versata a titolo di riscatto della laurea da un soggetto inoccupato presso nessuna delle gestioni previdenziali dell'Inps che riguardano invece i soli lavoratori, conduce a ritenere che la posizione previdenziale fatta dall'ordinamento a tali tipi di soggetti non sia analoga a quella fatta per i lavoratori, tant'è che si parla di appostamento della contribuzione in apposita evidenza contabile separata.
Evidenza quindi meramente contabile che pare non comporti, come accade per i lavoratori, la creazione di alcun rapporto previdenziale fra ente e soggetto inoccupato.
La seconda constatazione pare invece non conduca ad alcun effetto giuridico, dovendosi ritenere in ogni caso che il legislatore abbia consentito anche per questi soggetti, inoccupati, la possibilità di ricongiungere/trasferire la contribuzione da riscatto versata, a condizione che abbiano svolto o svolgano un'attività lavorativa in forza della quale è sorta una forma di tutela previdenziale obbligatoria presso una gestione previdenziale.
Nella sentenza in commento la questione giuridica da risolvere era quella del significato da assegnare al sintagma “gestione previdenziale”, dato che l'ente previdenziale predicava un'interpretazione che si collegava al disposto del primo comma dell'art. 2 del d. lgs. n. 184 del 1997.
Comma ove si individua l'ambito di efficacia del riscatto del periodo di laurea “a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alla gestione separata”.
Secondo l'opzione ermeneutica prospettata dall'ente convenuto il trasferimento della contribuzione accreditata ai sensi del comma 5-bis poteva effettuarsi solo in favore delle gestioni dell'Inps o in favore degli altri enti pubblici di previdenza obbligatoria, dovendosi pertanto escludere l'utilizzo dell'istituto con riguardo agli enti previdenziali privatizzati, categoria nella quale si annovera Inarcassa.
Il giudice, nella sentenza in commento, ha rigettato tale interpretazione, ritenendo che il trasferimento possa riguardare anche gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dato che anche le casse professionali hanno natura obbligatoria e hanno la funzione di gestire in via esclusiva la previdenza dei liberi professionisti.
La scelta interpretativa fatta dal giudice appare condivisibile in una visione di politica del diritto, mentre appare debole se la si confronta con il tessuto legislativo previdenziale e specificamente con la disciplina in tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi nei confronti dei lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono o saranno liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, categoria nella quale rientra secondo la lettura dei dati della sentenza in commento la ricorrente. Infatti, per questi tipi di lavoratori l'ordinamento, pur utilizzando la parola ricongiunzione all'art. 1 del d.lgs. n. 184 del 1997, disciplina non il trasferimento della contribuzione bensì la valorizzazione dei contributi appostati in diverse gestioni previdenziali dell'Inps o presso enti previdenziali diversi ai fini del riconoscimento e della misura delle prestazioni pensionistiche, senza che si assista ad alcun trasferimento di contributi.
Ancora, allorché il legislatore ha disciplinato l'istituto della totalizzazione dei periodi contributivi, che contenutisticamente è sovrapponibile al cumulo disciplinato nell'art. 1 d.lgs. cit. (si v., per altre ipotesi legislative di cumulo, C. D'Aloisio, op. cit.), ha espressamente previsto che lo stesso trovi applicazione anche nei confronti delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi n. 509/1996 e n. 103/1996.
Il legislatore è pertanto consapevole della circostanza che gli enti previdenziali privatizzati costituiscono categoria giuridica altra e diversa dalla categoria giuridica “Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alla gestione separata”, conseguendone pertanto.
Orbene se il quadro legislativo di riferimento è quello delineato pare non predicabile, come fatto dal giudice di merito, un'estensione del campo di applicazione del disposto del comma 5-bis ad enti previdenziali non espressamente individuati nel precedente primo comma dell'art. 2; restando irrilevante la considerazione che anche gli enti privatizzati esercitano una forma di previdenza obbligatoria nei confronti dei propri iscritti.
Il legislatore della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha consapevolmente limitato l'applicazione del trasferimento della contribuzione per riscatto della laurea accreditata presso l'Inps in evidenza contabile separata, a favore del soggetto non iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, escludendo gli enti previdenziali privatizzati.
Il tutto, si aggiunga, senza danno alcuno per coloro che hanno utilizzato tale forma di riscatto, dato che nei loro confronti, una volta entrati nel mondo del lavoro e istituito il rapporto previdenziale, sarà possibile utilizzare la totalizzazione di cui al d.lgs. n. 42 del 2 febbraio 2006. Istituto questo, di valorizzazione della contribuzione previdenziale accreditata presso gestioni o enti previdenziali diversi, applicabile anche nei confronti degli enti previdenziali privatizzati come espressamente previsto.
Esaurito il ragionamento che attiene alla scelta ermeneutica fatta dal giudice di merito e che sorregge la decisione in commento, si deve constatare che lo stesso giudice ha dato come non controversa, una volta risolta la questione giuridica su cui ci si è soffermati supra, l'applicabilità al caso di specie della disciplina della ricongiunzione in favore dei liberi professionisti dettata dalla legge del 5 marzo 1990, n. 45.
Nel caso specifico la disciplina, trasferimento di contribuzione da Inps a Inarcassa, la si rinviene nel secondo comma dell'art. 1.
La lettura di tale comma evidenzia che il trasferimento della contribuzione nella gestione (si ricordi che si parla di gestione perché al momento di promulgazione della legge, gli enti previdenziali dei liberi professionisti erano pubblici) ove il libero professionista risulta iscritto riguarda la contribuzione accreditata presso le forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.
Uno degli elementi costitutivi della fattispecie è pertanto da individuarsi nella circostanza che la contribuzione da trasferire deve risiedere presso una delle forme di previdenza obbligatorie individuate dal legislatore del 1979, dato che come reso palese dalla lettura dell'art. 1 si trattava di lavoratori dipendenti.
Tale elemento costitutivo, legittimante l'utilizzo della ricongiunzione manca se si pone mente alla disposizione dettata dal comma 5-bis.
Disposizione che sì riconosce il potere di riscattare il periodo di laurea presso l'Inps, ma che non crea una posizione in favore del soggetto che riscatta né presso il F.P.L.D., né presso nessuna delle altre gestioni dell'Inps, limitandosi invece a creare un'apposita evidenza contabile.
Evidenza contabile che pertanto preclude la possibilità di utilizzare la ricongiunzione della l. n. 45/1990 che invece presuppone l'istituzione di un rapporto previdenziale radicato su un rapporto di lavoro subordinato, privato o pubblico che sia.
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