Il revirement della Suprema Corte: la prescrizione dei crediti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro

14 Settembre 2022

A mezzo della sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, la Suprema Corte afferma la regola di diritto per cui, per effetto delle riforme apportate dalla Legge Fornero e dal Jobs Act, il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale dei diritti di credito decorre soltanto dal momento della cessazione dello stesso e non più in costanza di rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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