Ricorso per cassazione e principio di autosufficienza

Redazione scientifica
14 Settembre 2022

E' inammissibile il ricorso per cassazione con cui viene denunciata la nullità della sentenza di appello per aver pronunciato oltre i limiti del devolutum, se non viene riprodotto integralmente il contenuto della sentenza di primo grado e soprattutto dei motivi di appello.

La Corte di cassazione, con la sentenza in esame, ha esaminato il ricorso per cassazione proposto da una società contro la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP, confermando l'avviso di accertamento notificato alla società relativo all'anno di imposta 2003 per IVA, IRES E IRAP.

Per quanto di interesse, la ricorrente società prospettava la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo la CTR pronunciato oltre i limiti del devolutum non essendo stata impugnata che una parte delle rationes decidendi espresse dalla CTP.

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo affetto da evidenti profili di inammissibilità per mancata riproduzione integrale del contenuto della sentenza di primo grado e soprattutto dei motivi di appello, al fine di permettere alla Corte di apprezzare se il giudice di prime cure abbia effettivamente espresso un'unitaria ratio decidendi o più di una, in quali termini e con quali limiti la decisione di primo grado sia stata di preciso appellata dall'Agenzia.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.