Ammissibilità della riduzione parziale del capitale sociale per perdite
08 Maggio 2023
Secondo la Commissione società del Consiglio Notarile di Milano (massime n. 203 e n. 204) è ammissibile la riduzione parziale del capitale sociale per perdite nei casi in cui la legge non imponga una riduzione obbligatoria.
In particolare, l'ipotesi di riduzione per perdite inferiori ad un terzo del capitale sociale non è espressamente disciplinata dal legislatore, ma può rispondere all'esigenza di rendere distribuibili gli utili futuri o di avere un capitale sociale che rispecchi la reale situazione patrimoniale della società o ancora di procedere ad un aumento di capitale senza portare a nuovo le perdite. Si tratta di una riduzione nominale in quanto non vi è una diminuzione dell'attivo patrimoniale, limitandosi la deliberazione a prendere atto di una diminuzione già avvenuta. Pertanto, non trova applicazione quanto previsto dagli artt. 2445 e 2482 c.c. in tema di riduzione reale e conseguentemente non sorge il diritto di opposizione dei creditori sociali, ma la deliberazione è immediatamente efficace. Analogamente non trova applicazione alla riduzione per perdite inferiori al terzo la disciplina relativa alla riduzione nominale del capitale per perdite superiori ad un terzo ex artt. 2446 e 2482-bis c.c., regolamentando una "situazione di allarme" che non sussiste in caso di riduzione non obbligatoria: non sorge quindi l'obbligo per gli amministratori di convocare l'assemblea senza indugio, non è necessaria la relazione dell'organo amministrativo munita delle osservazioni del collegio sindacale relativa alla situazione patrimoniale infrannuale (o al bilancio di esercizio se aggiornato), che però è richiesta al fine di verificare la sussistenza e l'effettivo ammontare delle perdite, anche se non sussiste l'obbligo di deposito della stessa presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l'adunanza. Parimenti non si ritiene applicabile la facoltà di delegare all'organo amministrativo la riduzione ex art. 2446, comma 3, c.c., limitata alle ipotesi di riduzione obbligatoria, ove non vi è discrezionalità sull'an ed il quantum della riduzione. Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 203, ha quindi affermato che la riduzione per perdite inferiori ad un terzo del capitale sociale, trattandosi di riduzione nominale e facoltativa, può essere deliberata anche per un ammontare inferiore alle perdite, come aveva in passato già sostenuto il Consiglio Nazionale del Notariato con la risposta al quesito n. 309-2014/I, contrariamente a quanto affermato invece dal Comitato Interregionale dei Consigli Regionali delle Tre Venezie, Commissione Società, con le massime H.G.7 e I.G.14 ("non è ammissibile in alcun caso la riduzione parziale delle perdite, neppure in caso di riduzione facoltativa del capitale sociale") e H.G.25 e I.G.39 ("nel caso di riduzione del capitale per perdite inferiori ad un terzo è comunque necessario che sia garantito che il capitale sia ridotto in proporzione alle perdite accertate" e "occorre inoltre una relazione dell'organo amministrativo, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione, al fine di spiegare l'opportunità dell'operazione").
Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 204, ha altresì affermato che è possibile la riduzione parziale del capitale sociale per perdite anche laddove esse siano superiori ad un terzo del capitale sociale, ma solo durante il c.d. periodo di grazia ex artt. 2446, comma 1, c.c. e 2482-bis, comma 1, c.c., ossia quando la riduzione è facoltativa e non obbligatoria. Quest'ultima, infatti, è prevista dagli artt. 2446, comma 2, c.c. e 2482-bis, comma 4, c.c., che impongono alla prima assemblea che approva il bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è accertata la perdita di ridurre il capitale sociale (o adottare altri opportuni provvedimenti) "in proporzione" alle perdite (cioè per l'intero loro ammontare).
Per le medesime ragioni si afferma anche l'ammissibilità della riduzione parziale del capitale in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 (esteso poi alla data del 31 dicembre 2021, a seguito della modifica con L. n. 15/2022, e ulteriormente prorogato anche all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 con D.L. n. 198/2022, convertito in L. n. 14/2023), stante la sospensione degli obblighi di copertura delle perdite e della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4 c.c. per cinque anni, introdotta per l'emergenza Covid dall'art. 6 d.l. n. 23/2020 (come da ultimo modificato con L. n. 15/2022), e quindi la facoltatività della riduzione del capitale durante tale periodo per le citate perdite (come già affermato anche dal Comitato Interregionale dei Consigli Regionali delle Tre Venezie, Commissione Società, con le massime T.A.6 e T.A.7, in deroga al principio generale dal medesimo Comitato espresso nelle massime sopra indicate).
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