Mancata notifica del provvedimento a causa del riempimento della PEC dell'avvocato destinatario

Redazione scientifica
15 Settembre 2022

Una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli a tale indirizzo, indicato negli atti processuali.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza in esame, si è pronunciata sulle conseguenze della mancata notifica del provvedimento giudiziale a causa del riempimento dell'indirizzo PEC dell'avvocato destinatario.

Il giudizio riguardava una controversia locatizia giunta in sede di legittimità in cui il controricorrente eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché tardivamente proposto dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta presso la cancelleria della Corte d'appello.

La resistente spiegava che, pur avendo tentato la notifica della sentenza d'appello alle caselle PEC dei difensori della ricorrente, questa non era andata a buon fine in quanto non è stata consegnata sia per «casella piena» (primo legale di parte ricorrente), sia per «errore tecnico presso il gestore ricevente» (altro legale di parte ricorrente).

Considerato che la ricorrente non aveva eletto domicilio nel circondario in cui aveva sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale si era svolto il giudizio d'appello, bensì presso lo studio dei suoi difensori, parte resistente aveva eseguito la notifica presso la cancelleria della Corte d'appello.

La Corte ha ritenuto l'eccezione fondata, richiamando il consolidato principio secondo cui «la notifica a mezzo PEC ex art. 3-bis della l. 53/1994 di un atto del processo ad un legale implica l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto». In particolare, con specifico riferimento alle ipotesi di saturazione della casella PEC, è stato escluso che essa configuri un impedimento non imputabile al difensore (Cass. n. 28864/2018; Cass. n. 3164/2020; Cass. n. 40758/2021).

Per completezza espositiva il Collegio ha ricordato infine che, secondo alcune pronunce della Corte (Cass. n. 19397/2018; Cass. n. 34736/2019), il mancato perfezionamento della notifica telematica effettuata dall'avvocato per non avere il destinatario reso possibile la ricezione di messaggi sulla propria casella PEC impone alla parte notificante di provvedere tempestivamente al suo rinnovo, secondo le regole generali, adempimento che nella specie era stato eseguito mediante notificazione della sentenza d'appello presso la cancelleria della Corte d'appello presso la quale pendeva la lite.

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