Il danno estetico è compreso nel risarcimento del danno biologico
16 Settembre 2022
Il danno estetico solitamente rappresenta una componente del danno biologico e, pertanto, deve essere liquidato con quest'ultimo.
Questo l'orientamento della Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 26584 dello scorso 9 settembre si è espressa su una controversia riguardante il risarcimento dei danni subiti da un uomo, a seguito di un sinistro stradale.
Dopo l'incidente subito dall'oggi ricorrente, il Tribunale di Catanzaro accoglieva parzialmente la domanda attorea, sentenza impugnata in secondo grado per denunciare l'erroneità per avere escluso i postumi di carattere estetico dalla liquidazione del danno biologico e per avere ridotto l'invalidità permanente al 20%.
La Corte d'Appello, secondo il ricorrente, riteneva che il Tribunale non avesse fatto buon governo della prova presuntiva, perché dalla CTU emergeva che nell'incidente aveva riportato danni fisici con conseguente pregiudizio estetico medio-grave.
Pertanto il Tribunale avrebbero dovuto personalizzare il danno non patrimoniale. Il ricorso è inammissibile.
Ricorda il Collegio che il cosiddetto danno estetico, è di norma una componente del danno biologico, nel quale la prima è ricompresa; ciò tuttavia non vuol dire che il giudice del merito possa liquidare la compromissione dell'integrità psicofisica senza tenere conto del danno estetico, ma comporta che della menomazione estetica si tenga adeguato conto nella liquidazione del danno biologico, attraverso una idonea personalizzazione del parametro monetario di base adottato per il risarcimento.
Specifica infatti la Corte di Cassazione che «la formula di Balthazard è «fondata sul principio per cui alla determinazione della invalidità nella responsabilità civile non può procedersi mediante una mera sommatoria dei gradi di invalidità permanente relativi a ciascuna singola lesione afferente un organo o distretto anatomico diverso, in quanto tale operazione comporterebbe il superamento -illogico, rispetto alla valutazione di una "residua" capacità biologica del soggetto- del grado massimo di invalidità del 100% corrispondente all'annullamento di detta capacità, e dunque essendo richiesta una correzione del risultato della predetta sommatoria, mediante applicazione di un coefficiente proporzionalmente riduttivo, idoneo ad esprimere una percentualizzazione della invalidità coerente con la complessiva residua capacità biologica della persona danneggiata» (Cass. n. 27482/2018). Alla luce di questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
(Fonte: dirittoegiustizia.it) |