Riforma processo civile: parere favorevole condizionato del Senato sul decreto attuativo
14 Settembre 2022
La Commissione giustizia del Senato, nella seduta del 13 settembre 2022, ha esaminato lo « schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata ».
La Commissione ha espresso parere favorevole condizionato a cinque osservazioni.
I. Sul versante della mediazione familiare, si rileva un contrasto tra quanto previsto dalla legge delega 206/2021 e quanto stabilito dallo schema di decreto legislativo del 28.07.2022, atteso che mentre la legge delega fa decadere il dovere informativo del giudice - di informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare con l'esistenza di un provvedimento di condanna (non necessariamente una sentenza), il decreto attuativo della delega stabilisce che il dovere informativo del giudice debba venir meno pur in assenza di un provvedimento, bastando la pendenza di un procedimento. Si invita quindi il Governo a modificare il contenuto dell'art. 473-bis- 42 in maniera più conforme ai principi fissati nella Legge delega, prevedendo che « quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'art. 415-bis, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare…».
II. In tema di negoziazione assistita nelle controversie di lavoro, si ricorda come la legge delega abbia esteso il ricorso alla negoziazione assistita anche alle controversie individuali di lavoro, ma si precisa come la materia lavoristica, connaturata da un evidente squilibrio negoziale delle parti, renda necessaria garantire alla parte più debole del rapporto (rectius, il lavoratore) la cognizione dei diritti ai quali esso rinuncia, e la consapevolezza degli effetti definitivi di quest'ultima, garantendo al contempo la perseguita stabilità dell'atto transattivo. Si invita quindi il Governo, al fine di offrire la necessariatutela delle parti in causa (in particolar modo del lavoratore), a prevedere, nell'ambito del provvedimento attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera q), una specifica disciplina mutuata da quella, già vigente, della certificazione dei contratti di cui agli artt. 75 e ss. del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
III. Quanto al “Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie”, viene rilevato un eccesso di delega laddove si definiscono distaccate le sezioni circondariali. La legge delega infatti nel prevedere l'istituzione di detto tribunale recita “composto dalla sezione distrettuale e della sezioni circondariali”, non prevede che le sezioni circondariali siano organi distaccati. Si invita quindi il Governo, onde esercitare correttamente il principio di delega, a modificare l'art. 49, comma 1, sopprimendo la parola “distaccate” per le sezioni circondariali del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.
IV. Si invita il Governo, in merito alla mutata competenza del giudice di pace, ad aumentare la competenza generale del giudice di pace, con il limite di valore fino a 25.000 euro per i sinistri stradali.
V. Al fine di garantire che gli adempimenti più importanti, quali ad esempio la discussione finale, avvengano con preferenza verso la presenza delle parti videoconferenza, si invita infine il Governo a disporre, a modifica dell'art. 3 comma 10 lett. b) della bozza di Decreto Legislativo nella parte in cui interviene sull'articolo 127 bis codice di procedura civile: che il Giudice decida sull'ammissibilità della domanda della parte di celebrare il processo con la presenza delle parti "tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza".
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