Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La Redazione
19 Settembre 2022

L'Agenzia delle Entrate ha definito, con provvedimento del 16 settembre, lo schema di domanda, con relative istruzioni di compilazione, per aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Corte di cassazione, ex art. 5 l. n. 130/2022.

Tra le novità introdotte dalla riforma della giustizia tributaria (legge 31 agosto 2022, n. 130), l'art. 5 prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla S. Corte di Cassazione: la nuova disciplina è in vigore dal 16 settembre e l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento della stessa data, ne ha definito le modalità di attuazione.

È lo stesso art. 5, al comma 4, a definire che per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge (16 settembre 2022), purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Il provvedimento approva, pertanto, il modello di domanda di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti, che deve essere presentata, entro il 16 gennaio 2023, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione si perfeziona con la tempestiva presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, con la precisazione che il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione.

Con separata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate verranno istituiti i codici tributo da indicare nell'F24.

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