Volo in ritardo: quando il giudice italiano è dotato di giurisdizione?

Redazione scientifica
19 Settembre 2022

Il giudice italiano è dotato di giurisdizione in relazione alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, qualora la compagnia abbia nel territorio un'organizzazione propria ovvero il passeggero risieda in Italia in caso di acquisto di biglietti tramite la rete internet.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito quale sia il giudice dotato di giurisdizione in relazione ad una domanda di risarcimento del danno per il ritardo accumulato da un volo aereo.

La questione veniva affrontata in primo grado dal Giudice di Pace di Roma che, a fronte dalla domanda di risarcimento del danno proposta da alcuni passeggeri italiani contro il vettore aereo, aveva riconosciuto la propria giurisdizione sul presupposto che la compagnia aerea convenuta avesse una sede di rappresentanza in Italia.

Stesso esito ebbe il gravame proposto dalla società di linea che reiterava l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italiano, sul presupposto che il giudizio dovesse radicarsi o in Germania o nella Federazione Russa (essendo Monaco di Baviera e Sochi, rispettivamente, il luogo di partenza e di destinazione del volo aereo).

Adita a seguito del ricorso per cassazione proposto dalla Compagnia, la Suprema Corte ha precisato che « la competenza a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va individuata secondo i criteri posti dall'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale che, a questo fine, detta quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell'attore, anche al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una “impresa che ha provveduto a stipulare il contratto”, intendendosi per tale quello del “luogo in cui il vettore possiede un'organizzazione propria o un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente, per il tramite dei quali distribuisca i biglietti aerei“ (Cass. Civ. sez. 6-3, 5 novembre 2020, n. 24632), ovvero il luogo di residenza del passeggero, quando il biglietto sia stato acquistato – come nel caso di specie – “mediante la rete internet” » (Cass. Sez. Unite, 13 febbraio 2020, n. 3561).

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la giurisdizione italiana.

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